Natura interpretativa dell’art. 20 d.P.R n. 131/1986, la riqualificazione causale si estende all'oggetto del contratto. (Cass. Civ., Sez. VI-T, sent. n. 313 del 9 gennaio 2018)

In tema di imposta di registro, l'art. 20 d.P.R. n. 131/1986, nell'attribuire rilievo alla causa reale del negozio e all'effettivo interesse perseguito dalle parti, non pone una norma antielusiva in senso stretto, come quella di cui all'art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973, bensì una norma interpretativa, sicché l'emissione dell'avviso di liquidazione non soggiace all'obbligo di contraddittorio preventivo di cui all'art. 12 della l. n. 21/2000. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva ritenuto l'illegittimità, in quanto non preceduto dal contraddittorio con i contribuenti, dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro emanato sulla base della riqualificazione di un contratto di compravendita di un immobile da abbattere e ricostruire come contratto di compravendita di terreno edificabile).

Commento

(di Daniele Minussi)
La battaglia del fisco contro il contribuente non conosce soste e si avvale dei più sofisticati strumenti a disposizione dell'operatore giuridico. Nel caso di specie viene in considerazione la peculiare efficienza dell'art. 20 T.U. 1986 n.131 (t.u. registro). Giova al riguardo rilevare come, per effetto dell'art.1 comma 87 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, sia stato modificato il testo dell'art. 20 predetto. In ogni caso, in forza della previgente formulazione, è stato deciso come non tanto debba prevalere la causa reale della negoziazione rispetto alla configurazione scelta dai contraenti, ma che addirittura l'ermeneutica "riqualificativa" coatta possa spingersi alla riconsiderazione dell'oggetto del contratto. Nel caso di specie veniva in esame una vendita di un vetusto fabbricato, cui faceva seguito la richiesta di permesso di costruire e la demolizione del fabbricato. Secondo l'Ufficio, dunque, non già di vendita di fabbricato trattavasi, bensì di vendita di terreno: infatti la cessione onerosa di un'area sconta un'imposta di registro che consente all'erario di incassare una somma maggiore. Ma v'è di più: l'art. 20 in questione non è norma antielusiva, ma semplicemente interpretativa. Non soggiace dunque all'obbligo di instaurazione di preventivo contraddittorio ex art. 37 bis d.p.r. 1973 n.600.

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