Natura giuridica dell'assegno divisionale semplice. Revoca tacita dell'assegnazione testamentaria. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 27377 dell'8 ottobre 2021)

Le norme date dal testatore ai sensi dell'art. 733 cod. civ., devono inquadrarsi nella categoria dei legati obbligatori. Più precisamente l'assegno divisionale semplice è un legato obbligatorio a carico degli altri coeredi, i quali sono obbligati a lasciare che il bene, o la categoria di beni, indicati dal testatore, siano inclusi nella porzione ereditaria dell'onorato, anziché ripartiti fra tutti i condividenti o assegnati a sorte.
In tema di divisione ereditaria, si considera revocata in maniera tacita la disposizione testamentaria che assegna un bene al legittimario quando lo stesso testatore dà al bene una destinazione incompatibile. Le diverse scelte effettuate dal disponente nel lasso di tempo tra la redazione della scheda e la morte non possono infatti essere ignorate dal giudice.
Fra i soggetti di cui all'art. 737 cod. civ., le donazioni sono soggette a collazione anche se non siano esse stesse lesive della legittima. Costituisce principio acquisito che per la collazione non esiste differenza tra disponibile e indisponibile e il riferimento che a tali concetti fa l'art. 737 cod. civ., non rende rilevante la distinzione ai fini della collazione, ma costituisce applicazione del principio stabilito dall'art. 556 cod.civ., giacché la dispensa da collazione non può mai risolversi in una lesione dell'altrui legittima: il che peraltro non significa che se il valore della donazione dispensata eccede la disponibile, l'eccedenza è soggetta a collazione, ma piuttosto che il donatario è esposto, per l'eccedenza, all'azione di riduzione.

Commento

(di Daniele Minussi)
la pronunzia in esame si segnala per più di un elemento di interesse. Tralasciando le considerazioni più scontate volte a mettere a fuoco la distinzione tra operatività dell'obbligazione collatizia e verifica della eventuale lesione della porzione legittima, che giammai può essere pregiudicata dalla eventuale dispensa dalla collazione fatta dall'ereditando, rilevante è la messa a fuoco della natura giuridica del c.d. assegno divisionale semplice di cui all'art. 733 cod.civ. (che, si ricordi, diverge dalla divisione fatta dal testatore ex art. 734 cod.civ., la quale si concreta nell'assegnazione diretta dei diritti a ciascun beneficiario, impedendo l'insorgenza stessa della comunione incidentale ereditaria). Esso, secondo la S.C., si sostanzierebbe in un legato avente natura obbligatoria. Ne discende anche come si darebbe revoca tacita della relativa disposizione tutte le volte in cui il testatore avesse posto in essere una situazione fattuale susseguente dalla quale si possa desumere l'intento di far venir meno il detto legato. Giova tuttavia far presente come la figura di cui all'art. 733 cod.civ. possa essere qualificata anche in chiave di onere o modo. Mancherebbe infatti un beneficiario determinato. Si può anche osservare che i desiderata del testatore potrebbero non corrispondere agli interessi ed alle aspettative di alcuno tra i coeredi. Potrebbe così non essere individuabile qualcuno dei medesimi come soggetto avvantaggiato in qualità di legatario. Quest'ultimo, come tale, potrebbe, tra l'altro, rinunziare al legato, ponendo nel nulla il criterio distributivo posto dal testatore. Occorre piuttosto ritenere che costui desideri che le disposizioni da lui medesimo dettate vengano a prevalere anche sulla contraria volontà di tutti i coeredi.

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