Assegno divisionale semplice (divisione del testatore)



L'art. 733 cod.civ. prevede che quando il testatore ha stabilito particolari norme per formare le porzioni, esse vincolano gli eredi, salvo che l'effettivo valore dei beni non sia corrispondente alle quote stabilite dal testatore. Anche in tale caso tuttavia queste regole ben possono operare, ogniqualvolta l'esatta corrispondenza delle quote possa essere raggiunta con l'imposizione di conguagli (Cass. Civ. Sez. II, 9905/04). Le regole poste dall'ereditando non possono tuttavia rivalersi lesive delle quota di legittima spettanti (Cass. Civ. Sez. II, ord. 3675/2021).

Gli interpreti nota1 parlano a questo proposito di assegno divisionale semplice in quanto la disposizione del testatore non è connotata da un'immediata efficacia reale come quella di cui all'art. 734 cod.civ. (vale a dire la vera e propria divisione effettuata dal testatore), bensì da una semplice obbligatorietà dei criteri divisionali nota2 (Cass. Civ. Sez. II, 16216/06 ; Cass. Civ. Sez. II, 10306/96 ; Cass. Civ. Sez. II, 4826/83): al tempo dell'apertura della successione si viene pertanto ad instaurare una comunione ereditaria incidentale tra i coeredi che avrà termine soltanto in esito ad un atto divisionale (negoziale o giudiziale) che dovrà esser perfezionato secondo le regole messe a punto dal testatore nota3.

Egli non desidera dar corso alla ripartizione dei beni, proponendosi la più limitata finalità di stabilire i principi per la formazione e l'assegnazione delle porzioni nota4.

Ricorre la figura di cui all'art. 734 cod.civ. e non quella di cui all'art. 733 cod.civ. quando l'attività dei coeredi sia semplicemente esecutiva rispetto alle disposizioni del testatore, come nell'ipotesi in cui occorre predisporre un semplice frazionamento di un terreno, comunque ripartito con precisione tra i coeredi (Cass. Civ. Sez. II, 6595/88 ).

Cercando di mettere a fuoco la natura giuridica dell'obbligo che incombe sui beneficiari in ordine al rispetto dei criteri messi a punto dal testatore, gli interpreti hanno evocato ora il legato obbligatorio nota5, ora l'onere testamentario nota6.

Il ricorso a quest'ultima figura sembra convincente, sulla scorta dell'osservazione della mancanza di un beneficiario determinato, in accordo con le caratteristiche del modo. Si può anche osservare che i desiderata del testatore potrebbero non corrispondere agli interessi ed alle aspettative di alcuno tra i coeredi onde non è definibile qualcuno dei medesimi in chiave di soggetto avvantaggiato in qualità di legatario (che, come tale, potrebbe rinunziare al legato, ponendo nel nulla il criterio distributivo) dalle regole del testatore. Occorre invece ritenere che il testatore desideri che le disposizioni da lui medesimo dettate vengano a prevalere anche sulla contraria volontà di tutti i coeredi.

La tesi che fa riferimento al modo resiste anche quando si osservi che l'art. 733 cod.civ. potrebbe eventualmente essere applicabile nel proprio ruolo distributivo anche in relazione ad attribuzioni ereditarie effettuate ab intestato, come meglio tra breve si dirà. Occorre ricordare a proposito della possibilità in esame, la teorica nota7 secondo la quale il modo costituisce una disposizione autonoma, connotata da un'ampia ambulatorietà che ne salvaguardia l'efficacia anche nel caso in cui venga a mancare l'erede testamentario o il legatario (cfr. artt. 676, II comma e 677, II e III comma, cod.civ.). La scarna giurisprudenza pare tuttavia propendere per la tesi del legato: si veda a tal proposito Cass. Civ. Sez. II, 27377/2021.

Quanto al contenuto dell'assegno divisionale semplice, l'art. 733 cod.civ. prevede come normale che il testatore disponga speciali regole di riparto all'esito della determinazione delle quote (es: nomino miei eredi i figli Tizio e Caio. A valere sulla quota destinata a Tizio desidero che sia computato l'appartamento in Roma, Via Appia).

Non è tuttavia da trascurarsi il caso in cui l'assegno possa essere disposto anche senza predeterminazione di quote ovvero anche nell'ipotesi di successione legittima. Questo risultato può ad esempio ottenersi per il tramite di una disposizione avente carattere negativo (assegno divisionale implicito o indiretto). Si pensi al testatore che, volendo escludere che un determinato cespite ricada nell'assegno di un successibile ex lege si limiti a disporne l'esclusione da quanto a costui destinato (es.: dei beni destinati a mia figlia Giulia desidero che non faccia parte l'azienda commerciale esercitata in Roma) nota8.

In altre parole al concetto di assegno divisionale semplice si può condurre tanto il caso in cui la disposizione del testatore abbia carattere diretto (desidero che la mia casa in Roma, Via Appia, sia destinata a Primo), quanto l'ipotesi nella quale essa sia implicita o indiretta (desidero che dei beni destinati a mia figlia Giulia non faccia parte l'azienda commerciale esercitata in Roma).

Le regole previste dal testatore non vincolano gli eredi se non quando siano conformi al nesso che si pone fra il valore dei beni oggetto degli assegni e le quote astrattamente stabilite dalla legge o dal testatore medesimo.

A questo proposito, verificandosi uno squilibrio superiore al quarto del valore della quota astratta, si ritiene applicabile il rimedio della rescissione di cui all'art. 763 cod.civ. nota9.

Note

nota1

V. Amadio, La divisione del testatore, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol. II, Padova, 1994, p.102.
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nota2

Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 1982, p.772.
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nota3

Sul punto la dottrina è pienamente concorde. Si vedano Moscati, Divisione, in Enc. giur. Treccani, p.4; Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale. Delazione ed acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu- Messineo, Milano, 1961, p.445; Burdese, La divisione ereditaria, in Tratt.dir. civ. it., diretto da Vassalli, Torino, 1980, p.134; Marinaro, in Cod. civ. annotato con la dottrina e la giurisprudenza, a cura di Perlingieri, vol. II, Torino, 1983, p.556.
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nota4

V. Bombarda, Osservazioni in tema di norme date dal testatore per la divisione, divisione fatta dal testatore e disposizione dei conguagli, in Giust. civ., vol. IV, 1975, pp.109 e ss..
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nota5

Tra gli altri Forchielli-Angeloni, Della divisione (Artt. 713-768), in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1978, p.185.
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nota6

Così Morelli, La comunione e la divisione ereditaria, in Giust. sist. civ. e comm., Torino, 1986, p.269; Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1962, p.586.
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nota7

Cfr. Giorgianni, Il "modus" testamentario, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1957, pp.889 e ss.; Costanzo, Problemi dell'onere testamentario, in Riv. dir. civ., vol.II, 1978, pp.294 e ss..
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nota8

Analogo parere si rinviene anche in Mengoni, La divisione testamentaria, Milano, 1950, p.72.
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nota9

V. Casulli, voce Divisione ereditaria (dir. civ.), in N.mo Dig. it., p.58.
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Bibliografia

  • AMADIO, La divisione del testatore, Padova, Successioni e donazioni a cura di Rescigno, vol. II, 1994
  • BOMBARDA, Osservazioni in tema di norme date dal testatore per la divisione, divisione fatta dal testatore e disposizione dei conguagli, Giust. civ., t. II, 1975
  • BURDESE, La divisione ereditaria, Torino, vol. XX, 1980
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, II, 1982
  • CASULLI, Divisione ereditaria, N.mo Dig.it.
  • CICU, Successioni per causa di morte. Parte generale: delazione ed acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, vol. XII, 1961
  • COSTANZO, Problemi dell'onere testamentario, Riv.dir.civ., II, 1978
  • FORCHIELLI, ANGELONI, Della divisione (Artt. 713-768), Bologna-Roma, Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, vol. XXXVIII, 2000
  • GIORGIANNI, Il modus testamentario, Riv.trim.dir. e proc.civ., 1957
  • MARINARO, Torino, Cod.civ.annotato a cura Perlingieri, II, 1983
  • MENGONI, La divisione testamentaria, Milano, 1950
  • MORELLI, La comunione e la divisione ereditaria, Torino, Giur.sist.civ.comm., 1986
  • MOSCATI, Divisione, Enc.giur. Treccani

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