Trasformazione della cosa legata



Accanto all' alienazione l'art. 686 cod.civ. considera, ai fini della revoca del legato, anche la condotta del disponente che venga a trasformare la cosa oggetto della disposizione a titolo particolare nota1. Si pensi a Caio che, nel ristrutturare una palazzina composta da piccole unità immobiliari adibite a civile abitazione (una delle quali oggetto del legato) ne ricavi un'unica grande unità adibita ad ufficio, oppure al legato che abbia ad oggetto l'ufficio in Roma, Via Appia n.10 mentre successivamente l'unità (ferma la consistenza materiale della stessa) sia stata trasformata ad appartamento. Gli esempi fatti valgono a chiarire l'eventuale distinzione tra trasformazione e semplice modifica. Quest'ultima non importerebbe infatti la revoca. Occorre fare riferimento alla funzione economico-sociale della cosa in relazione alla volontà del testatore nota2. Nella prima esemplificazione è chiaro che non può non seguire la revoca. Nel secondo si tratta di interpretare la volontà del disponente. Se l'ufficio è stato legato in quanto unità immobiliare, il mutamento della destinazione di essa non varrà a revocare il legato. Qualora invece la disposizione dovesse essere interpretata come avente ad oggetto l'ufficio come tale, il mutamento della destinazione a civile abitazione farà presumere la revoca. Si badi come l'ultimo comma della norma in esame faccia comunque salva la prova di una diversa volontà del testatore.

Note

nota1

Requisito essenziale per l'operatività della presunzione di revoca è che la trasformazione sia avvenuta per volontà del testatore: pertanto non potrà aversi revoca del legato se la trasformazione sia compiuta da altri senza mandato o ratifica del testatore o se la cosa si sia trasformata per vizio intrinseco o per forza maggiore (Giannattasio, Delle successioni: delle successioni testamentarie (Artt.587-712), in Comm.cod.civ., Libro II, t.3, Torino, 1980, p.362).
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nota2

Si deve intendere per trasformazione della cosa solo quella sostanziale, cioè quella idonea a mutare la destinazione economico-sociale del bene: Caramazza, Delle successioni testamentarie (Artt.587-712), in Comm. teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.504.
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Bibliografia

  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, Novara-Roma, Comm. teor.-prat. cod.civ. dir. De Martino, 1982
  • GIANNATTASIO, Delle successioni, successioni testamentarie, Torino, Comm.cod.civ., II, 1978

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