Che differenza v'è tra l'attribuzione che deriva dalla divisione fatta dal testatore (si veda l'art.
734 cod.civ.) rispetto a quella
ex re certa di cui al II comma dell'art.
588 cod.civ. ?
Detta ultima norma, venendo a porre un criterio ermeneutico utile a distinguere tra istituzione d'erede e legato, prescrive che l'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale ogniqualvolta risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio
nota1.
La finalità dei due istituti è nettamente diversa
nota2. La divisione effettuata dal testatore ha lo scopo di disciplinare la funzione distributiva dei beni dell'asse ad opera del testatore, in relazione alla quale si evidenziano problemi di tutela dei legittimari nonchè di equilibrio nelle porzioni assegnate a ciascun coerede. L' institutio ex re certa non è altro se non una regola interpretativa atta ad ausiliare l'interprete nella ricognizione della natura della disposizione testamentaria (se la stessa sia a titolo universale o a titolo particolare).
L'analogia tra le due figure si limita al fatto che entrambe contemplano disposizioni che, pur avendo ad oggetto singoli cespiti ereditari, non escludono un'attribuzione a titolo universale.
Per altro esse si distinguono nettamente l'una dall'altra perchè mentre la divisione
ex art.
734 cod.civ. è preceduta dall'istituzione d'erede per quote, nell'art.
588 cod.civ. è proprio l'assoluta mancanza di predeterminazione di quote che pone il problema di verificare quale sia il titolo del lascito
nota3. Detta assenza di predeterminazione impedisce anche l'applicabilità del rimedio della rescissione per lesione oltre il quarto, tipico della fattispecie divisoria. Occorre infine osservare che può darsi il caso di dover distinguere tra
institutio ex re certa ed assegno divisionale semplice di cui all'art.
733 cod.civ. . E' infatti possibile che il testatore venga ad indicare beni determinati destinati a taluno o a tutti i condividenti al solo fine di stabilire dei criteri di massima, comunque modificabili, senza per questo compiere delle istituzioni d'erede ai sensi dell'art.
588 cod.civ. (Cass. Civ. Sez. II,
4131/76 ). Ancora una volta è doveroso ribadire che il criterio discretivo si individua nella preventiva determinazione delle quote destinate ai coeredi, alla cui stregua adeguare le disposizioni del testatore ex art.
733 cod. civ. circa la divisione. Nell' institutio ex re certa invece le quote sono ricavabili soltanto a posteriori, dopo aver stimato i beni determinati assegnati a ciascuno
nota4.
Note
nota1
V. Gazzara, voce Divisione ereditaria (dir. priv.), in Enc.dir., p.435.
top1nota2
Precisa infatti Vascellari, Artt. 456-586 in Comm. breve cod.civ., Cian-Trabucchi, Padova, 2007, p. 496, come la differenza fra l'art.
588 cod.civ. e l'art.
734 cod.civ. sia ben precisa, avendo il primo funzione qualificatrice, l'altro funzione regolarizzatrice. Si veda anche Padovini, in Comm. cod. civ., diretto da Cendon, vol. II, Torino, 1997, p. 386.
top2nota3
Cfr. Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p. 766.
top3nota4
Così, tra gli altri, Forchielli-Angeloni, Della divisione (Artt.713-768), in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1978, p. 195; Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 2007, p. 964; Giusti, Note in tema di divisione fatta dal testatore, in Giur. di merito, 1985, p. 30.
top4Bibliografia
- CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, II, 1982
- FORCHIELLI, Della divisione: art. 713-768: libro secondo - delle successioni, Roma, Delle successioni, 1978
- GAZZARA, Divisione ereditaria, Enc.dir.
- GIUSTI, Note in tema di divisione fatta dal testatore, Giur.di merito, 1985
- PADOVINI, Torino, Comm.cod.civ. dir. da Cendon, II, 1997
- VASCELLARI, Padova, Cian Trabucchi Comm.breve cod.civ., 1994