Le aree a parcheggio realizzate in eccedenza rispetto agli standard di cui alla legge 1989 n.122 sono liberamente alienabili. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 1664 del 3 febbraio 2012)

I parcheggi realizzati in eccedenza rispetto allo spazio minimo richiesto dall'art. 2 della legge n. 122/1989 non sono soggetti a vincolo pertinenziale a favore delle unità immobiliari del fabbricato. Ne consegue che l'originario proprietario-costruttore del fabbricato può legittimamente riservarsi, o cedere a terzi, la proprietà di tali parcheggi, nel rispetto del vincolo di destinazione nascente da atto d'obbligo.

Commento

(di Daniele Minussi)
La S.C. conferma il proprio orientamento, già puntualizzato dalle S.U. 12793/2005, in base al quale sono liberamente cedibili le aree a parcheggio costruite in eccedenza rispetto ai parametri di cui alla c.d. "legge Tognoli" peraltro ambientando la regola nel contesto temporale antecedente alla intervenuta modificazione normativa (in esito alla novellazione dell'art.9 della l.122/1989 apportata dal c.d. "decreto semplificazione" introdotto con d.l. 9 febbraio 2012 conv. dalla l. 35/2012), alla stregua della quale è attualmente possibile liberamente cedere il posto auto quando sia mantenuta la destinazione a servizio di unità immobiliare sita nello stesso comune .

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