La vendita di un terreno agricolo (divenuto edificabile) effettuata da un imprenditore agricolo è soggetta ad imposta di registro. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 3802 del 16 febbraio 2018)

La cessione, da parte di un imprenditore agricolo, di un terreno divenuto edificabile non rientra - avendo il suddetto terreno perduto la qualità di bene strumentale all'esercizio dell'impresa - tra le operazioni imponibili ai sensi degli articoli 1 e 2 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sicché deve assoggettarsi all'imposta proporzionale di registro e non all'Iva.

Commento

(di Daniele Minussi)
Come qualificare fiscalmente la vendita di un terreno che da agricolo sia divenuto edificabile, vendita che sia effettuata da un soggetto che possiede la caratteristiche per essere qualificato come imprenditore agricolo? astrattamente tale atto di cessione può essere assoggettato ad IVA oppure ad imposta di registro (principio di alternatività). Ciò che decide tra i due corni del dilemma è la considerazione del bene come strumentale o meno rispetto all'attività svolta dal cedente. Nella fattispecie, non venendo più in considerazione un bene "merce" (tale infatti non potrebbe essere qualificato un terreno che abbia perduto la propria precedente natura agricola in relazione ad un imprenditore che invece svolge l'attività agricola), l'atto va assoggettato ad imposta di registro e non ad IVA. Va rilevato che il ragionamento si atteggerebbe in senso esattamente contrario nell'ipotesi in cui venisse in considerazione, quale alienante, un imprenditore del settore costruzioni. In tale caso, qualora quest'ultimo avesse a vendere un terreno agricolo, la vendita sarebbe assoggettata a imposta di registro, mentre qualora il terreno fosse edificabile (dunque bene "merce") dovrebbe corrispondersi l'IVA.

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