La valutazione in concreto della causa del contratto prescinde dallo schema astratto utilizzato dalle parti. (Cass. Civ., Sez. VI, n. 20956 del 12 ottobre 2011)

La vendita con patto di riscatto o di retrovendita, anche quando sia previsto il trasferimento effettivo del bene, è nulla se stipulata per una causa di garanzia (invece che per una causa di scambio), nell’ambito della quale il versamento del denaro, da parte del compratore, non costituisca pagamento del prezzo ma esecuzione di un mutuo, e il trasferimento del bene serva unicamente per costituire una posizione di garanzia provvisoria capace di evolversi a seconda che il debitore adempia o meno l’obbligo di restituire le somme ricevute. La predetta vendita, infatti, in quanto caratterizzata dalla causa di garanzia propria del mutuo con patto commissorio, piuttosto che dalla causa di scambio propria della vendita, pur non integrando direttamente un patto commissorio vietato dall’art. 2744 c.c, costituisce un mezzo per eludere tale norma imperativa ed esprime, perciò, una causa illecita che rende applicabile, all’intero contratto, la sanzione di nullità per frode alla legge di cui all’art. 1344 c.c..

Commento

(di Daniele Minussi)
Ribadito l'orientamento che già venne inaugurato da Cass. S.U. 1989 n.1611, fondato sull'apprezzamento dell'intento pratico che i contraenti si prefigurano, indipendentemente dallo schema utilizzato per rivestire l'accordo, funzionalmente finalizzato al perfezionamento di una garanzia reale in spregio al divieto del patto commissorio di cui all'art. 2744 cod.civ..

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