La banca deve risarcire il danno, quale conseguenza della propria condotta contraria a correttezza e buona fede, alla società costruttrice in conseguenza del ritardato frazionamento del mutuo, nonostante i ripetuti solleciti ricevuti. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 23232 del 14 ottobre 2013)
Il principio di correttezza e buona fede (il quale, secondo la Relazione ministeriale al codice civile, "richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore") deve essere inteso in senso oggettivo ed enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 Cost., che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per se', un danno risarcibile. Ne', d'altra parte, all'osservanza di tale dovere di esecuzione del contratto secondo correttezza e buona fede la banca potrebbe sottrarsi adducendo il solo fatto che la concessione del richiesto frazionamento del mutuo comporti la rinuncia alla indivisibilità dell'ipoteca, quando - come nella specie - non alleghi ulteriori eventuali circostanze che, nella concreta situazione di fatto del rapporto contrattuale in esame, possano giustificare, alla luce dei criteri sopra enunciati, il rifiuto di tale concessione.