L'irregolarità urbanistica ostativa al trasferimento dell'immobile ex art. 2932 cod.civ. è rilevabile d'ufficio. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 23388 del 19 settembre 2019)

Alla luce dell'interesse pubblico all'ordinata trasformazione del territorio, della natura reale dei permessi edilizi (costituenti atti da trasferire con gli immobili ai quali accedono), della rigidità della norma imperativa dell'art. 40, comma 2, l. n. 47/1985 (che, comminando tout court la sanzione civile della nullità assoluta dei contratti traslativi di diritti reali inerenti edifici interamente o solo in parte abusivi, comprova l'impossibilità giuridica di trasferire gli immobili in tutto o in parte sprovvisti di permessi edilizi), la questione relativa alla regolarità urbanistica dell'immobile promesso in vendita e di cui si chiede l'esecuzione forzata in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c. è rilevabile d'ufficio.

Commento

(di Daniele Minussi)
Come più volte ribadito dalla S.C. (Cass. Civ. Sez. II, 25050/07; Cass. Civ., Sez. II, 23339/2013) l'irregolarità urbanistica del bene immobile non preclude alle parti di stipulare validamente un contratto preliminare di vendita, ma risulta ostativo alla concreta possibilità di emanare la pronunzia costitutiva di cui all'art. 2932 cod.civ. nell'ipotesi di inadempimento della parte promittente alienante. Con la pronunzia in esame, viene ulteriormente precisato che la relativa questione è rilevabile d'ufficio, non dovendo costituire oggetto di una eccezione introdotta dalla parte interessata.
Va peraltro ulteriormente messo a fuoco come sia peraltro ben possibile che le menzioni urbanistiche, pur difettose nel preliminare, siano successivamente acquisibili durante il procedimento civile nel tempo che precede l'emissione della sentenza (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite, 23825/09 che ha statuito nel senso della possibilità di darne conto anche nel corso del giudizio d'appello; cfr. anche Cass. Civ., Sez. II, 9318/2016). Giova sottolineare come vi siano decisioni che fanno apertamente riferimento a tali menzioni, come pure alla produzione della certificazione relativa alla destinazione urbanistica, in chiave di condizione dell'azione (Cass. Civ., Sez. II, 6684/2019).

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