Intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali, azzeramento del capitale, mancato esercizio del diritto di opzione, legittimazione attiva del fiduciante in ordine al risarcimento del danno per mancato ritrasferimento delle partecipazioni. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 3656 del 14 febbraio 2018)

In tema di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali, il fiduciante, il quale lamenti che il mancato esercizio del diritto di opzione, con la conseguente definitiva uscita dalla società, sia dipeso dalla falsità della situazione patrimoniale, redatta dagli amministratori e sottoposta all'assemblea ai fini dell'abbattimento e della ricostituzione del capitale ex art. 2447 cod. civ., è legittimato attivo all'azione individuale del terzo, di cui all'art. 2395 cod. civ., per il risarcimento del danno a lui direttamente cagionato dalla lesione al diritto al ritrasferimento della partecipazione sociale.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il caso pratico sottostante alla fattispecie portata all'attenzione della S.C. era costituito dall'esito della deliberazione assembleare di riduzione a zero in seguito alla perdita integrale del capitale sociale, cui era conseguita la parallela perdita (a cagione del mancato esercizio del diritto opzione) della qualità di socio in capo al fiduciante. Il tutto in base ad un bilancio falso. Quale protezione giuridica? Secondo la Cassazione il fiduciante può ben agire, ex art. 2395 cod.civ., sia in relazione alla propria (residua: nel caso di eventuale accoglimento della domanda afferente alla nullità della deliberazione assembleare) qualità di socio, sia in forza della pretesa lesione del proprio diritto, quale terzo, in ordine al ritrasferimento della partecipazione sociale (che gli compete in qualità di fiduciante). In detta ultima ipotesi viene in considerazione una tutela aquiliana del diritto del fiduciante al ritrasferimento della partecipazione sociale, diritto che sarebbe oggetto di lesione per effetto della condotta illecita del terzo (la società in seno alla quale è stata assunta la deliberazione di riduzione a zero del capitale).

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