Contratti a prestazioni corrispettive e contratti con obbligazioni a carico di una sola parte



E' comune la distinzione tra contratti a prestazioni corrispettive e contratti con obbligazioni a carico di una parte soltanto.

I primi, vale a dire i contratti a prestazioni corrispettive o sinallagmatici, che costituiscono la maggior parte delle stipulazioni concluse quotidianamente (es.: la vendita, la permuta, la locazione, l'appalto, etc.), sono connotati da uno schema causale nel quale le attribuzioni patrimonialinota1 rispettivamente a vantaggio ed carico di ciascuna delle parti, sono avvinte da un nesso di reciprocità (il nesso sinallagmatico).

Questo legame tra le due attribuzioni vale a chiarire le vicende che possono riguardarle: è infatti evidente che, qualora una di esse si manifestasse impossibile da attuare, ciò non rimarrebbe senza conseguenze per l'altra. Anche questa verrebbe a subìre una sorte analoga. Se ad esempio in un appalto si manifesta l'impossibilità di procedere alla realizzazione dell'opera prevista, neppure il corrispettivo risulta dovuto. L'impossibilità originaria delle attribuzioni rende nullo il contratto, in quanto attiene ad una anomalia genetica della causa, i vizi funzionali della corrispettività generano invece semplice risolubilità (per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta, per eccessiva onerosità sopravvenuta).

L'idea di corrispettività evoca propriamente lo scambio: una delle parti trasferisce un diritto, si obbliga ad effettuare una prestazione, un'altra a propria volta trasferisce un altro diritto o si obbliga ad effettuare un'ulteriore diversa prestazione a favore della prima. La classificazione dei contratti che tradizionalmentenota2 si collega alle locuzioni do ut des, do ut facias, facio ut facias, facio ut des ha come riferimento propriamente il nesso sinallagmatico, ponendo in risalto la reciprocità delle attribuzioni.

Come definire i contratti con obbligazioni a carico di una sola delle parti?

Con questa terminologia si intende alludere a quelle pattuizioni qualificate in modo peculiare, nelle quali sembrerebbe che alla attribuzione di una parte non si contrapponga alcunchè. Si pensi ad esempio al deposito gratuito, al comodatonota3.

Si parla inoltre di contratti bilaterali imperfetti come di quegli atti negoziali dai quali sorgono obbligazioni a carico di una sola parte, potendo soltanto eventualmente nascere obbligazioni anche a carico dell'altra in conseguenza di eventi anomalinota4 . Il mandato gratuito obbliga unicamente il mandatario a compiere un'attività giuridica per conto del mandante, senza che costui sia obbligato ad alcunchè nei confronti del mandatario in considerazione di questa attività. L'osservazione secondo la quale il mandante può essere tenuto (ex artt. 1719 , 1720  cod.civ.) a rimborsare al mandatario le spese sostenute, ovvero a somministrare al medesimo i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato non contrasta con quello che si è riferito. Si tratta infatti di obbligazioni strumentali, intese a rendere possibile la prestazione del mandatario, tuttavia non contrapposte, non collegate con un nesso di corrispettività rispetto ad essa.

Che differenza si pone tra i contratti a prestazioni corrispettive e quelli con prestazioni a carico di una parte soltanto?

A ben vedere quest'ultima categoria è formata da contratti gratuiti. Talvolta si tratta di fattispecie connotate da una gratuità necessaria rispetto al tipo (es.: comodato) altre volte la gratuità è eventuale, dal momento che lo schema negoziale conosce sia una variante gratuita sia una variante onerosa . Questa precisamente è la schiera più nutrita delle ipotesi in esame. La fidejussione, il deposito, il mandato, il mutuo possono essere stipulati verso corrispettivo di una commissione, di un compenso, di interessi oppure gratuitamente senza che rispettivamente il debitore garantito, il depositante, il mandante, il mutuatario siano obbligati nei confronti dell'altra parte. Ogniqualvolta i contratti in esame siano onerosi perdono l'imperfetta bilateralità per assumere i caratteri della corrispettivitànota5.

A questo proposito è antica la polemica relativa al significato ed al rapporto che si pone tra le categorie dell'onerosità, della bilateralità e della corrispettività.



E' stato ad esempio osservatonota6 che non sempre i contratti onerosi dovrebbero essere qualificati come bilaterali: il mutuo in relazione al quale il mutuatario è tenuto a corrispondere interessi, pur essendo oneroso, non sarebbe bilaterale, in quanto obbligazioni sussistono soltanto in capo al mutuatario. Egli deve restituire le cose date a mutuo e corrispondere gli interessi.

Giova a questo riguardo osservare che la discussione sull'intreccio tra le cennate qualificazioni appare inficiato da un vizio logico di fondo: la confusione del piano del perfezionamento del contratto rispetto a quello dell'elemento causale del medesimo. Il carattere dell'onerosità è omogeneo rispetto a quello della corrispettività: entrambi evocano l'aspetto del sinallagma, dell'elemento causale del contratto. La bilateralità è invece un termine ambiguo. Essa può valere tanto a connotare il numero delle parti del contratto quanto (ed è questa la accezione con la quale viene assunta nell'ambito della diatriba in questione) il meccanismo del perfezionamento della fattispecie negoziale. In questo senso si parlerebbe di contratti "unilaterali" evocando quegli accordi che, perfezionandosi soltanto in esito alla dazione materiale della res, sarebbero contraddistinti dall'insorgenza di obbligazioni soltanto in capo alla parte che ha ricevuto la cosanota7.

E' chiaro che questa qualificazione non ha nulla a che vedere con la causa, potendo valere al mero scopo di illustrare la dinamica costitutiva del congegno negoziale.

Note

nota1

In esse comprese tanto attribuzioni da qualificarsi traslative in relazione all'efficacia che riveste il consenso contrattuale ai sensi dell'art. 1376 cod.civ., quanto prestazioni afferenti all'eventuale obbligazione scaturente dal contratto. Contra La Porta, Il problema della causa del contratto , I, Torino, 2000, p.128 che separa il concetto di causa del contratto da quello di causa dell'attribuzione patrimoniale, riproponendo quella duplicità causale tra contratto ed obbligazione oggi non più accolta dalla stragrande maggioranza degli autori, che sostengono il carattere unitario dell'elemento causale (cfr.Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.428).

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nota2

Galgano, Diritto privato, Padova, 1994, p.316.
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nota3

nota3

Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.205.
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nota4

nota4

Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.511.

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nota5

Analogamente Minervini, Il mandato, la commissione, la spedizione, Torino, 1950, p.40.

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nota6

Barbero, cit., p.775.
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nota7

nota7 In questo senso Barbero, cit., p.205.
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Bibliografia

  • BARBERO, Il sistema del diritto privato, Torino, 1988
  • GALGANO, Diritto privato, Padova, 1994
  • LA PORTA, Il problema della causa del contratto, Torino, I, 2000
  • MINERVINI, Il mandato, la commissione, la spedizione, Torino, 1950

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