Negozio indiretto



Con la locuzione negozio indiretto si vuole evocare l'utilizzo di una fattispecie negoziale per il perseguimento di un risultato non corrispondente alla causa tipica di esso nota1. Ciò è possibile a volte in forza dell'apposizione di speciali clausole o patti accessori, altre volte in combinazione con ulteriori atti.

Spesso il fine che le parti si propongono di raggiungere è vietato, onde non sarebbe possibile porre in essere un atto che lo persegua in maniera immediata; talvolta capita che, per ottenere un determinato risultato, non esista uno schema negoziale tipizzato, ovvero vi sia parziale divergenza tra lo scopo programmato e l'atto che tipicamente sarebbe funzionalmente idoneo a raggiungerlo. In questi casi viene in esame il negozio indiretto o, più spesso, il procedimento indiretto, vale a dire la connessione tra più atti avvinti da un collegamento negozialenota2 . Occorre non confondere il negozio indiretto con gli eventuali effetti indiretti che il negozio è idoneo a produrre. Si pensi alla cessione di quote di una società, la quale determina ovviamente in capo all'acquirente la titolarità dei diritti sulla partecipazione sociale e, mediatamente, sul patrimonio della società (Cass. Civ. Sez. III, 4382/79 ).

Al fine di sintetizzare la figura del negozio indiretto si dice anche che in esso vi sia un'eccedenza dello scopo rispetto al mezzo: la finalità pratica perseguita dai contraenti va al di là della causa tipica dell'atto nota3. Si ponga mente al caso pratico di colui che, avendo stipulato un contratto preliminare di vendita immobiliare, volendo collocare il bene presso un nuovo acquirente, richieda al promittente alienante non già di addivenire alla stipulazione di un contratto traslativo della proprietà dell'immobile, bensì di perfezionare una procura o un mandato irrevocabile a vendere con facoltà per il procuratore, ex artt. 1395 , 1735 cod.civ. di rendersi eventualmente acquirente egli medesimo, escludendo preventivamente ogni conflitto di interessi. Si tratta di una fattispecie indiretta, palesemente volta a eludere il fisco, evitando cioè il duplice esborso delle imposte connesse al trasferimento della proprietà (Tribunale di Genova, 13-02-1996 ).

Anteriormente al manifestarsi dell'opinione secondo la quale la alienazione connotata dallo scopo di garanzia è in ogni caso nulla per contrarietà al divieto di cui all'art. 2744 cod.civ. , si riteneva che essa costituisse un negozio indiretto valido ogniqualvolta la vendita fosse vera, reale, immediatamente efficace ed il creditore fosse unicamente obbligato al ritrasferimento del bene in capo al debitore alienante una volta che costui avesse rimborsato il prestito (Cass. Civ. Sez. III, 2795/84 ). Quale ulteriore esempio di fattispecie indiretta è possibile evocare il caso di colui che, non volendo assumere un prestatore di lavoro subordinato, ne determina l'assunzione alle dipendenze di una impresa appaltatrice di mano d'opera con la quale stipula successivamente un contratto di appalto (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 8994/87 ). L'operazione poteva dirsi contrassegnata da illiceità della causa per violazione della normativa di cui alla legge 23 ottobre 1960 n. 1369 fino al 24 ottobre 2003, data di abrogazione della detta disposizione per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 settembre 2003 n.276 .

Ancora si può riferire del caso di colui che, desiderando creare artificialmente una separazione del proprio patrimonio per rendere parte dei propri beni insensibile alle eventuali azioni dei creditori, costituisca una o più società di capitali (si rammenti che è possibile, ai sensi degli artt. 2328 e 2463 cod.civ. costituire una s.p.a. o una s.r.l. anche unipersonale e, in esito all'introduzione della figura della s.r.l. semplificata, pure con un capitale sociale assolutamente risibile).

Cercando di cogliere l'aspetto essenziale delle esemplificazioni effettuate si può dire che l'aggettivo "indiretto" non già è riferibile agli effetti di ciascun atto negoziale, bensì rispetto alla funzione pratica, che non corrisponde a quella (per così dire) cristallizzata nella causa in astratto assegnata dalla legge al tipo di atto adoperato.

La procura o il mandato irrevocabile a vendere sono atti che hanno quale scopo quello di permettere il conferimento dei poteri rappresentativi, di impegnare il mandatario ad eseguire un incarico nell'interesse del mandante. Nell'esempio fatto, invece, a questa funzione astratta non corrisponde una analoga funzione concreta. La procura o il mandato vengono utilizzati per evitare di far nuovamente comparire l'alienante allo scopo di vendere, venendo il procuratore o il mandatario sostanzialmente a disporre del bene come se fosse proprio, pur non essendone formalmente gli intestatari proprietari.

Si tratta in sostanza di un'aberrazione causale, di una mancanza di corrispondenza tra causa in astratto e causa in concreto nota4.

Le cose dette possono essere confermate anche continuando l'analisi relativamente all'ulteriore esemplificazione svolta. L'alienazione in garanzia altro non è se non la fruizione dello schema causale della vendita, nel quale i contraenti perseguono in concreto un comune intento che consiste nella costituzione di una garanzia reale. La causa della vendita viene piegata ad uno scopo pratico (=causa in concreto) divergente rispetto a quello in astratto assegnato al tipo negoziale.

Quale rilevanza possiede la categoria del negozio indiretto? In particolare si tratta soltanto di una specie descrittiva, utile eventualmente nell'ipotesi in cui si tratti di smascherare la frode alla legge o al fisco, oppure è funzionale all'applicazione di una disciplina peculiare? A questi interrogativi si può rispondere che, pur quando le parti abbiano adoperato uno schema negoziale non corrispondente alla causa in concreto perseguita, la disciplina della fattispecie è, per quanto attiene agli aspetti dell'elemento causale, afferente al tipo negoziale la cui causa può dirsi corrispondente al risultato realmente perseguito dalle parti. Per tutti gli altri aspetti, quali l'elemento formale, gli elementi costitutivi, occorre invece fare riferimento allo schema negoziale adoperato (Cass. Civ. Sez. I, 6650/84 ).

In altri termini l'elemento costante del negozio indiretto è una deviazione causale che può indurre un giudizio di invalidità tutte le volte in cui la causa in concreto possa dirsi illecita o il negozio comunque in frode alla legge nota5.

Al di là di queste notazioni occorre infine distinguere il negozio indiretto dal negozio simulato: nel primo non vi è finzione perché il risultato, ancorchè divergente rispetto alla causa in astratto, è realmente voluto dalle parti nota6 .

Una specie particolare di negozio indiretto può essere considerato il negozio o il procedimento fiduciario. In relazione a quest'ultimo, che sarà sottoposto a separata analisi, si dice, all'inverso di quanto si è detto per il negozio indiretto, che vi sia un'eccedenza del mezzo rispetto allo scopo.

Note

nota1

Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.458.
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nota2

Pugliatti, Precisazioni in tema di vendita a scopo di garanzia, in Riv.trim.dir. e proc.civ., 1950, 298; Scalfi, voce Negozio giuridico, V, in Enc. giur.Treccani, p.3; Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, 265.
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nota3

Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.182.
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nota4

Bianca, cit., p.459.
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nota5

Conforme Scalfi, voce Negozio giuridico, V, in Enc.giur.Treccani, p.7.
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nota6

Bianca, cit., p.458.
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Bibliografia

  • PUGLIATTI, Precisazioni in tema di vendita a scopo di garanzia, Riv.trim.dir. e proc.civ., 1950
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002
  • SCALFI, Negozio giuridico, Enc. Treccani, V

Prassi collegate

  • Sulla tassazione delle donazione indirette

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