Infiltrazioni d'acqua e gravi difetti della costruzione che consentono l'attivazione della garanzia prevista all’art. 1669 cc. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 14650 dell’11 giugno 2013)

Rientrano nella nozione di gravi difetti della costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 c.c. anche le infiltrazioni d'acqua determinate da carenze di impermeabilizzazione e da inidonea realizzazione degli infissi, difetti, questi che, senza richiedere opere di manutenzione straordinaria, possono essere eliminati solo con gli interventi di manutenzione ordinaria indicati dalla lett. a) dell'art. 31 della l. n. 457/1978, e cioè” con opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici” o “con opere necessarie per integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”.

Commento

(di Daniele Minussi)
E' sempre stata dibattuta la ricomprensione nei "gravi difetti della costruzione" delle infiltrazioni d'acqua. I detti vizi infatti sono stati spesso individuati soltanto in quelle difettosità in grado di compromettere in maniera immediata la statica dell'edificio, ciò che non può dirsi a rigore per le carenze di impemeabilizzazione. Si è fatta però strada nel tempo una diversa opinione, che ha condotto ad identificare il vizio grave in quello che abbia a determinare un cospicuo pregiudizio alla funzionalità dell'immobile, come per l'appunto l'infiltrazione di acqua e/o l'umidità presente all'interno di locali adibiti ad abitazione. Andrebbe rimarcato come spesso le polizze assicurative c.d. "postume", volte a garantire ai sensi del d.lgs. 122/2005 gli acquirenti di nuove costruzioni, non prevedano copertura proprio per tali specifici vizi, riguardando per lo più unicamente gli spetti statici strutturali.

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