Immobili costruiti in assenza di titolo abilitativo a costruire nel tempo antecedente l'entrata in vigore della l. 1985 n.47. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 29317 del 21 ottobre 2021)

Il regime di nullità degli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali, previsto dall'art. 40 della l. n. 47 del 1985, è inapplicabile, per il principio di irretroattività, ai contratti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore, relativamente ai quali occorre riferirsi, al contrario, al sistema di sanzioni civili previsto dall'art. 10, comma 4, della legge n. 765 del 1967 e, in termini pressoché identici, dall'art. 15, comma 7, della legge n. 10 del 1977, disposizione che va interpretata nel senso che, ai fini della validità dell'atto, occorre il duplice requisito che l'acquirente sia consapevole della mancanza della concessione al momento della stipulazione e che tale conoscenza sia stata espressa nell'atto come manifestazione della volontà - anche implicita, ma non desumibile "aliunde" - di acquistare un'unità edilizia costruita senza la necessaria concessione.

Commento

(di Daniele Minussi)
tempus regit actum: è questa la conclusione, invero non contestabile, cui è pervenuta la S.C. in relazione alla disciplina della nullità degli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari afferenti a fabbricati in relazione ai quali faccia difetto il provvedimento concessorio abilitativo necessario per l'edificazione. Prima dell'entrata in vigore della legge 47/85, la quale ha previsto una serie di nullità testuali conseguenti anche all'assenza delle menzioni urbanistiche, la c.d. "legge Bucalossi" del 1977 nonchè la "legge ponte" del 1967 contemplavano una causa di nullità dell'atto di compravendita. Ai sensi dell'art. 15 della l. 1977/10 gli atti giuridici aventi ad oggetto edifici abusivi dovevano ritenersi nulli se da essi non risultava che l'acquirente fosse a conoscenza di siffatta situazione giuridica (cfr. Cass.Civ. Sez. II, 6036/95). La nullità, era connessa non già alla violazione di una norma imperativa, bensì alla situazione 8soggettiva) di ignoranza da parte dell'acquirente del fabbricato abusivo. Tale disciplina continua ad applicarsi, ratione tempore, agli atti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge 1985 n.47.

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