Il posto auto che l'acquirente dell'unità in condominio ha diritto di esigere non è gratuito. Ancora in materia di conseguenze della violazione dell'art. 41 sexies della legge urbanistica del 1942. Il corrispettivo dell'autoparcheggio assegnato va rivalutato. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 26758 del 23 ottobre 2018)

La nullità della clausola del contratto di compravendita di appartamento che esclude il trasferimento della proprietà o del diritto reale di utilizzazione dell’area condominiale da riservare a parcheggio, ai sensi dell’articolo 41 sexies della legge 1150/42, aggiunto dall’articolo 18 della legge 765/67 ed il conseguente trasferimento ex lege del predetto diritto all’acquirente, comportano il diritto dell’alienante al corrispettivo di tale trasferimento, che dà luogo ad un debito di valore, rivalutabile fino alla data della sentenza.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il tema delle conseguenze della mancata alienazione del posto auto all'acquirente di unità immobiliare in condominio è un "sempreverde". Alla nullità parziale ed all'integrazione del contratto che non prevede il trasferimento del diritto relativo al posto auto, come è noto, segue l'attribuzione giudiziale del mero diritto di uso della zona destinata a parcheggio. Tale integrazione (che, si badi, non è sempre praticabile: si veda Cass. Civ., Sez. II, 13210/2017) non è gratuita. Il relativo debito non è di valuta, ma di valore, con la conseguenza che si applica la rivalutazione monetaria del corrispettivo non pagato in sede di compravendita.

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