Il posto auto che l'acquirente dell'unità in condominio ha diritto di esigere non è gratuito. Ancora in materia di conseguenze della violazione dell'art. 41 sexies della legge urbanistica del 1942. Il corrispettivo dell'autoparcheggio assegnato va rivalutato. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 26758 del 23 ottobre 2018)
La nullità della clausola del contratto di compravendita di appartamento che esclude il trasferimento della proprietà o del diritto reale di utilizzazione dell’area condominiale da riservare a parcheggio, ai sensi dell’articolo 41 sexies della legge 1150/42, aggiunto dall’articolo 18 della legge 765/67 ed il conseguente trasferimento ex lege del predetto diritto all’acquirente, comportano il diritto dell’alienante al corrispettivo di tale trasferimento, che dà luogo ad un debito di valore, rivalutabile fino alla data della sentenza.