Diritto del coerede del coltivatore diretto all'acquisto ex lege di porzioni di fondi. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 17006 del 20 agosto 2015)

In tema di contratti agrari, il diritto del coerede coltivatore all'acquisto ex lege delle porzioni di fondi rustici ricomprese nelle quote degli altri coeredi, così come disciplinato dall'art. 4 della l. n. 97/1994, presuppone, in capo al primo, un precedente rapporto di affitto coattivo ex art. 49 della l. n. 203/1982, atteso che, tra le due fattispecie, esiste una necessaria consequenzialità nascendo la prima solo alla scadenza della seconda; sicché va escluso, in assenza di specifica previsione normativa, che il menzionato diritto possa essere operante anche nel caso del coerede coltivatore fosse legato al de cuius da un ordinario rapporto contrattuale preesistente alla morte di quest'ultimo.
L'art. 49, comma I, della l. n. 203/1982 nel prevedere, in caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari, la costituzione ex lege di un rapporto di affitto agrario, con decorrenza dalla data di apertura della successione, in favore di quello, tra gli eredi, che a tal momento risulti aver esercitato o continui ad esercitare attività agricola, non si applica ove, tra il de cuius ed uno degli eredi, risulti in precedenza stipulato un regolare contratto agrario, poiché in tal caso l'erede stesso, in qualità di concessionario ex contractu, continua ad usufruire del godimento del fondo rustico ai sensi della (diversa e successiva) disposizione di cui al comma III del medesimo articolo (a mente della quale "i contratti agrari non si sciolgono per la morte del concedente").

Commento

(di Daniele Minussi)
La norma di cui all'art.4 della l. n. 97/1994 è connotata dalla finalità di conservare l'integrità dell'azienda agricola. Perciò essa attribuisce al coerede coltivatore il diritto all'acquisto dei fondi a detrimento dei coeredi. Secondo l'opinione preferibile si tratterebbe di un vero e proprio legato ex lege (e non già di un'attribuzione jure proprio). Ma quali sono i presupposti alla cui stregua sorge il diritto in considerazione? La pronunzia in commento precisa al riguardo come sia necessario che si versi nell'ipotesi di cui all'art.49 della legge 203/1982, vale a dire che occorre che in favore di quello dei coeredi che già coltivava il fondo si sia costituito, alla morte del proprietario dell'azienda, un rapporto contrattuale ex lege proprio sulla base del precitato art.49 e che, alla scadenza di tale rapporto, il coerede abbia proseguito nell'attività di coltivazione per i quindici anni previsti dalla norma.

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