Deliberazione assembleare di aumento del capitale nulla e conversione della stessa in modificazione dell'atto costitutivo. Inapplicabilità delle disposizioni in tema di prelazione in tema di locazioni commerciali al trasferimento dell'integralità delle partecipazioni della società titolare del bene. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 25703 del 1 dicembre 2011)

La deliberazione assembleare di una s.r.l. con cui sia stato approvato un aumento di capitale anteriormente all'iscrizione della società nel registro delle imprese è inesistente, in quanto emanata da un'assemblea ancora priva della possibilità giuridica di deliberare, e, tuttavia, la manifestazione di volontà dei soci unanime e plenaria e risultante dalla sottoscrizione dell'atto da parte di ciascuno può essere apprezzata come espressione di un patto volto a modificare l'importo del capitale sociale e la conseguente attribuzione delle quote ai soci e, quindi, come una convenzione modificativa dell'atto costitutivo, a condizione che risultino osservati i requisiti di sostanza e di forma prescritti per tale atto, con la conseguenza che la non ancora avvenuta iscrizione della società nel registro delle imprese non condiziona la validità di detta convenzione modificativa, sia pure destinata ad assumere efficacia dopo l'iscrizione della società.
Le disposizioni in tema di prelazione e riscatto dettate dagli artt. 38 e 39, L. n. 392/1978 non sono applicabili all’ipotesi di trasferimento del pacchetto azionario della società locatrice nel cui patrimonio sia compreso l’immobile oggetto del diritto di prelazione vantato dal conduttore.

Commento

(di Daniele Minussi)
Che non possano essere applicate le disposizioni sulla prelazione urbana all'ipotesi di cessione delle partecipazioni sociali dell'ente proprietario del bene la cui vendita attiverebbe l'obbligo di preferenza in favore del conduttore è perfettamente logico: ciò che conta è infatti l'oggetto del trasferimento che, nella fattispecie è costituito da tali partecipazioni e non da un bene immobile.

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