Costruzione di un manufatto collegato a proprietà esclusiva su bene comune condominiale. innovazione consentita? (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 41490 del 24 dicembre 2021)

In tema di pari uso della cosa comune, la costruzione su una terrazza condominiale, da parte di un condomino, di un torrino che contiene una scala a chiocciola e crea un accesso diretto riservato, collegato all'unità immobiliare in proprietà esclusiva, oltre a poter determinare l'appropriazione, da parte di detto condomino, della superficie del torrino, costituisce una modifica strutturale del terrazzo - non riconducibile, peraltro, all'esercizio del diritto di sopraelevazione ex art. 1127 cod.civ. - rispetto alla sua primitiva configurazione, risultandone alterata unilateralmente la funzione e la destinazione della porzione occupata, siccome assoggettata ad un uso estraneo a quello originario comune, che viene perciò soppresso, con violazione dei diritti di comproprietà e delle inerenti facoltà di uso e godimento spettanti agli altri condomini.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non è consentita l'edificazione su un lastrico solare condominiale di un manufatto atto a collegarlo rispetto all'unità immobiliare di proprietà di un singolo condomino. Ciò non soltanto a causa dell'occupazione mediante detto manufatto di una parte della superficie del lastrico, ma anche la modificazione funzionale di detta porzione che non può essere ricondotta al diritto riconosciuto dall'art. 1127 cod.civ. al proprietario dell'unità posta all'ultimo piano di uno stabile condominiale. Queste sono le conclusioni alle quali è pervenuta la S.C. nel caso del condomino proprietario dell'unità posta all'ultimo piano che aveva ritenuto di poterla collegare con il sovrastante terrazzo. Cfr. in riferimento alla copertura del tetto: Cass. Civ. Sez. II, 2126/2021.

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