Contratto preliminare, Inadempimento del promittente venditore. Quantificazione del danno. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 28375 del 28 novembre 2017)

Il risarcimento del danno dovuto al promissario acquirente per la mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita di un bene immobile, imputabile al promittente venditore, consiste nella differenza, tra il valore commerciale del bene, da determinarsi con riferimento al momento della proposizione della domanda, ed il prezzo pattuito, tenendo conto della rivalutazione dell'importo previsto in contratto solo nell'ipotesi in cui il prezzo sia stato pagato. (Nella specie la sentenza impugnata è stata cassata perché, ai fini della determinazione del danno, si era proceduto alla rivalutazione monetaria anche se il prezzo era stato tempestivamente corrisposto al promittente venditore).

Commento

(di Daniele Minussi)
Il contratto traslativo della proprietà non viene perfezionato a causa della condotta inadempiente del promittente alienante. Come determinare l'entità del danno risarcibile in favore del promissario acquirente? Secondo la S.C., che in questo senso riprende l'orientamento dominante, il risarcimento deve essere computato nella misura della differenza tra il prezzo pattuito (eventualmente rivalutato) e il valore commerciale del bene promesso in vendita. Come dire che, nell'ipotesi in cui l'aspirante acquirente non avesse fatto un buon affare, il pregiudizio potrebbe anche non sussistere.

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