Conferimento di capitali a società fiduciaria. Inadempimento per mala gestio: conseguenze giuridiche. (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 13143 del 27 aprile 2022)

In caso di capitali conferiti a società fiduciarie di cui alla legge n. 1966 del 1939, lo strumento giuridico utilizzato per l'adempimento è quello del mandato fiduciario senza rappresentanza finalizzato alla mera amministrazione dei capitali medesimi, salva rimanendo la proprietà effettiva di questi in capo ai mandanti; conseguentemente la società fiduciaria che abbia mal gestito il capitale conferito, e che non sia quindi in grado di riversarlo ai mandanti perché divenuta insolvente, risponde sempre ed essenzialmente del danno correlato all'inadempimento del mandato e alla violazione del patto fiduciario, e la relativa obbligazione, quand'anche azionata mediante l'insinuazione concorsuale, e quand'anche parametrata all'ammontare del capitale conferito e perduto, è sempre un'obbligazione risarcitoria da inadempimento del mandato, la quale concorre ai sensi dell'art. 2055 cod. civ. con quella dell'organo chiamato ad esercitare l'attività di vigilanza (Ministero dello Sviluppo Economico).

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di conferimento di denari in favore di una società abilitata all'attività fiduciaria il relativo apporto rimane esclusivamente disciplinato nel quadro del contratto di mandato a questa conferito dal cliente. Pertanto la natura del diritto di quest'ultimo in relazione alla sopravvenuta insolvenza della società è pur sempre riconducibile all'inadempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto di mandato (tale essendo la mancata restituzione delle somme erogate dal cliente mandante), configurandosi come risarcimento delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'inadempimento stesso.

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