Condominio. Aree vincolate destinate a parcheggio. Danno conseguente al mancato godimento. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 33122 del 29 novembre 2023)

La disciplina legale delle aree destinate a parcheggio, interne o circostanti ai fabbricati di nuova costruzione, impone un vincolo di destinazione, di natura pubblicistica, per il quale gli spazi in questione sono riservati all’uso diretto delle persone che stabilmente occupano le singole unità immobiliari delle quali si compone il fabbricato o che ad esse abitualmente accedono, senza però obbligare l’originario proprietario dell’intero immobile a cederne la proprietà unitamente alla cessione a tale titolo di ciascuna unità, in quanto le finalità perseguite dal legislatore, d’interesse collettivo e non individuale dei singoli acquirenti di porzioni del fabbricato, o del complesso di essi, sono egualmente conseguite sol che il vincolo di destinazione venga rispettato con il riconoscere e garantire a costoro uno specifico diritto reale d’uso sulle aree stesse. Pertanto, in materia di diritto di parcheggio, il danno subito dal soggetto che sia titolare del diritto al godimento del bene, avente consistenza di diritto soggettivo, segue de plano al mancato godimento del bene dell’area di parcheggio attribuitogli da norma pubblicistica, avente portata di norma imperativa, che incide sul regime della proprietà privata.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia in esame si iscrive nel consolidato orientamento giurisprudenziale che riconosce l'automatica attribuzione di un diritto reale di uso dell'autoparcheggio al titolare delle unità immobiliari di cui si compone il fabbricato. Premesso ciò, la specifica angolazione del dictum della S.C. è quella di specificare il pregiudizio del soggetto che sia stato privato del godimento del bene nonostante la riferita dinamica attributiva, di matrice pubblicistica, del predetto diritto. Il danno consegue pertanto alla mera constatazione di tale mancato godimento.

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