Compossesso e atti interruttivi dell’usucapione. (Tribunale di Catania, sez. III, sent. n. 5129 del 13 dicembre 2017)

Gli atti interruttivi dell’usucapione, posti in essere nei confronti di uno dei compossessori, non hanno effetto interruttivo nei confronti degli altri, in quanto il principio di cui all’art. 1310 c.c., secondo cui gli atti interruttivi contro uno dei debitori in solido interrompono la prescrizione contro il comune creditore con effetto verso gli altri debitori, trova applicazione in materia di diritti di obbligazione e non di diritti reali, per i quali non sussiste vincolo di solidarietà, dovendosi, invece, fare riferimento ai singoli comportamenti dei compossessori, che giovano o pregiudicano solo coloro che li hanno (o nei cui confronti sono stati) posti in essere.

Commento

(di Daniele Minussi)
Giova premettere che il compossesso può essere configurato come possesso riferito ad un diritto reale spettante pro quota ai singoli partecipi alla comunione.
Mentre gli effetti interruttivi della prescrizione non si estendono agli altri compossessori (si veda, negli stessi termini della pronunzia commentata, Cass. civile, sez. II 1999/6942), la legittimazione attiva di ciascun contitolare in ordine alle azioni possessorie vale invece anche nell'ambito dei rapporti tra contitolari. Sarebbe così possibile che uno di essi abbia a giovarsi della tutela possessoria nei confronti di coloro tra i partecipi che pongano in essere atti di spoglio o di turbativa (Cass.Civ. Sez.II, 5517/98).

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