Collegamento negoziale o "fusione" contrattuale intersoggettiva? Indicazione del prezzo di vendita di plurimi immobili appartenenti a soggetti diversi acquistati da un unico soggetto. Nullità per indeterminatezza dell'oggetto o vendita cumulativa valida? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 15751 del 23 giugno 2017)

Nell'ipotesi in cui più venditori trasferiscano, con il medesimo atto, una pluralità di immobili, l'indicazione del prezzo di ciascuno di essi è necessaria, a pena di nullità dell'atto, solo ove i contraenti non intesero dare vita ad una vendita cumulativa con pluralità di oggetti ovvero ad una c.d. vendita in blocco, ma a tanti singoli contratti conclusi contestualmente, sebbene strutturalmente distinti in ragione degli oggetti alienati; tale valutazione, che si risolve in una quaestio voluntatis risolubile solo con riferimento al caso concreto, integra un apprezzamento di fatto del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso specifico venivano in considerazione otto distinti venditori che avevano ad alienare ad una società plurime porzioni immobiliari, consistenti in un unico complesso corpo di fabbrica. Possibile validamente indicare un unico prezzo cumulativo, pur nella considerazione della pluralità delle unità negoziali? Secondo la S.C. la risposta sarebbe affermativa, anche se la motivazione non appare convincente. La Cassazione pare aver valorizzato alcune clausole del contratto volte ad istituire un collegamento negoziale tra le varie vendite tale da indurre la considerazione dell'oggetto del contratto come "unicum". Come dire: in difetto di lagnanze da parte dei venditori, che hanno mostrato di concepire l'accordo come unitario, i vincoli si "fondono" dando origine ad una sorta di pluripersonalità virtuale.

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