Cass. Civ., sez. II, n.8425/2003. Decorrenza del termine annuale per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti di costruzione di un immobile.

Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall'art.1669 del Cc a pena di decadenza dell'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegue un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dalla imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti.

Commento

Notevole la precisazione della S.C.: il termine decadenziale annuale inizia a decorrere dal giorno in cui il committente può dirsi oggettivamente a conoscenza del difetto, connotato della gravità che gli è propria. Evidente la rilevanza dell'asserto, con riferimento a vizi occulti o la cui importanza si manifesti soltanto in esito al decorso di un intervallo temporale considerevole dalla fine dei lavori.

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