Esperimento dell'azione di riduzione nell'ipotesi di lesione della quota di legittima. Valenza di accettazione tacita d'eredità e correlativa impraticabilità di susseguente accettazione beneficiata. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 29891 del 27 ottobre 2023)

La donazione con riserva di usufrutto in favore di un terzo dà luogo a due distinti negozi: un trasferimento della nuda proprietà in favore del donatario, ed un’offerta di donazione dell’usufrutto in favore del terzo, improduttiva di effetti fino a che non intervenga l’accettazione del terzo medesimo, prima della morte del costituente, nella prescritta forma dell’atto pubblico.
La ricerca della volontà di accettare l’eredità attraverso l’accertamento e l’interpretazione degli atti compiuti dal chiamato si risolve in un’indagine di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità, purché il risultato sia congruamente motivato, senza errori di logica o di diritto.
L’accettazione tacita dell’eredità può desumersi dall’esplicazione di un’attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ovvero da un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l’eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, così che essa è implicita nell’esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che – perché intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o al risarcimento dei danni per la mancata disponibilità di beni ereditari – non rientrino negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall’art. 460 cod.civ., trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell’apertura della successione, e che il chiamato non avrebbe diritto di proporle così che, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede.
L’esperimento dell’azione di riduzione, implicando accettazione ereditaria tacita, pura e semplice, preclude la successiva accettazione con il beneficio dell’inventario, in quanto l’accettazione beneficiata non è giuridicamente concepibile dopo che l’eredità sia stata già accettata senza beneficio) non potendosi invocare il differimento dell’acquisto della qualità di erede al passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento della riduzione, posto che tale regola opera solo per il legittimario totalmente pretermesso.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia in esame chiarisce anzitutto la duplice natura dello schema negoziale costituito dalla donazione della nuda proprietà di un bene ad un soggetto e della contestuale "riserva" di usufrutto effettuata in favore di un terzo. I Giudici si sono soffermati sul profilo effettuale di tale contratto, evidenziandone l'inefficacia fino al tempo in cui non abbia ad intervenire l'accettazione da parte del terzo (rectius: la dichiarazione di volerne profittare, stante la qualificazione in chiave di contratto a favore di terzo ai sensi dell'art. 1411 cod.civ.). Quello che la pronunzia non tratta, tuttavia, è l'aspetto oggettivo di una siffatta negoziazione. Il fatto di qualificare come "riserva" la pattuizione costitutiva dell'usufrutto infatti parrebbe appropriata soltanto laddove avesse a riferirsi alla persona del costituente. Costui, all'atto della donazione della nuda proprietà, ben può infatti a sè riservare l'usufrutto (per lo più vitalizio) su quanto donato. Quid juris in relazione ad una "riserva" a favore di terzo? se infatti venisse in esame una vera e propria "riserva", la parametrazione della durata dell'usufrutto non potrebbe altro se non effettuarsi in relazione alla durata della vita del donante. Supponendo che costui avesse 90 anni e il terzo beneficiario dell'usufrutto ex art. 1411 cod.civ. ne avesse 30, costui si gioverebbe dell'usufrutto limitatamente alla permanenza in vita del donante. Diversamente a dirsi se la donazione avesse ad oggetto l'usufrutto vitalizio costituito in capo ad un determinato donante: nella specie, se trentenne, durerebbe sua vita natural durante.
Per il resto la pronunzia si sofferma sugli effetti della proposizione dell'azione di riduzione, implicante accettazione tacita d'eredità, ciò che precluderebbe, successivamente, di poter dar corso ad una accettazione con beneficio di inventario, ciò che si rammenta essere talvolta un presupposto processuale dell'azione.

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