I negozi di attuazione



Secondo autorevole dottrina nota1, accanto ai casi in cui la volontà viene dichiarata, ve ne sono altri in cui essa viene attuata: donde la categoria dei c.d. negozi di attuazione. La particolarità consisterebbe nel fatto che essi realizzano immediatamente la volontà del soggetto che li pone in essere, senza metterlo in relazione con altri soggetti.

Costituirebbero esempi della figura:

  • l'accettazione tacita d'eredità (artt. 476 , 477 , 478 cod.civ.);
  • la volontaria esecuzione (conferma tacita) della disposizione testamentaria nulla (art. 590 cod.civ.);
  • la trasformazione della cosa legata (art. 686 cod.civ.);
  • il ritiro del testamento segreto (art. 685 cod.civ.);
  • la volontaria esecuzione del negozio annullabile (art.1444 cod.civ.);
  • la volontaria esecuzione del contratto da parte dell'accettante (art. 1327 cod.civ.);
  • la derelizione (o abbandono );
  • la revoca tacita del mandato (art. 1724 cod. civ.  ). Si noti che il negozio attuativo può anche essere contenuto in una dichiarazione di volontà che presupponga o dia atto in qualche modo della diversa volontà attuata. Es: il chiamato che vende un bene ereditario, con ciò stesso compie accettazione d'eredità (artt. 477 , 478 cod.civ.).

La disciplina del negozio di attuazione sarebbe in ipotesi parzialmente divergente rispetto a quella ordinaria: non troverebbe in particolare applicazione la normativa che presuppone la dichiarazione. La produzione degli effetti non sarebbe subordinata alla cooperazione della comprensione dei terzi e, dunque, la rilevanza dell'effettiva volontà non sarebbe vincolata ai limiti propri dei negozi dichiarativi.

In particolare i vizi della volontà potrebbero esser fatti valere liberamente (indipendentemente dai caratteri di riconoscibilità dell'errore) per escludere gli effetti propri del negozio attuativonota2 : es. distruzione del testamento olografo non accompagnata dalla volontà correlativa.

L'utilità della categoria è stata vivamente contestata in dottrina, essendosi rilevata l'infruttuosità di individuare, alla stregua del diritto positivo, una disciplina autonoma che consenta una distinzione, nell'ambito degli atti aventi natura negoziale, tra dichiarazioni ed attuazioninota3.

Note

nota1

Così Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.136.
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nota2

Santoro-Passarelli, cit., p.138.
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nota3

In questo senso Campagna, I "negozi di attuazione" e la manifestazione dell'intento negoziale, Milano, 1958, p.260.
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Bibliografia

  • CAMPAGNA, I negozi di attuazione e la manifestazione dell’intento negoziale, Milano, 1958., Milano, 1958
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002

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