Derelizione



Si parla di derelizione o di abbandono per significare la condotta di un soggetto, consistente nell'atto di spogliarsi di una cosa con l'intento di abbandonare il diritto sulla medesima.

Antica questione è se la derelizione abbia o meno natura negoziale. Secondo un'opinionenota1 la risposta sarebbe affermativa, in quanto l'effetto non può che essere subordinato alla particolare direzione della volontà del disponente: si tratterebbe, in particolare, di un negozio di attuazione, nel quale cioè la volontà del soggetto viene  direttamente posta in esecuzione in difetto di un congegno dichiarativonota2 .

La nozione pare atteggiarsi diversamente a seconda che abbia ad oggetto  cose mobili o immobili. In quest'ultimo caso risulta particolarmente difficile apprezzare un intento giuridico di abbandono. Si rifletta, infatti, sul fatto che la legge ha tipizzato alcuni casi specifici, quali l'abbandono del fondo servente di cui all'art. 1070 cod.civ., la rinunzia alla quota del bene in comunione ex art. 1104 cod.civ.: l'espressa previsione normativa si giustifica in funzione dello speciale esito. Non si determina, infatti, l'acquisto del diritto al patrimonio statale (almeno secondo l'interpretazione preferibilenota3 , per quanto attiene al caso di cui all'art. 1070 cod.civ., in relazione alla quale sono stati posti dubbinota4 ), bensì l'acquisto o l'incremento del diritto in capo ad un determinato soggetto. Né in tema di beni immobili l'abdicazione potrebbe ritrarsi implicitamente, per facta concludentia, come invece sembra possibile per i beni mobili. Questo non già perché, come pure si è detto, un particolare utilizzo del diritto è anche il non farne uso, argomentazione invero poco felice con la quale è stata spiegata l'imprescrittibilità del diritto di proprietà (la quale si giustifica piuttosto per il fatto che essa non vive in un rapporto), bensì a causa del fatto che la derelizione non si distinguerebbe dalla decisione del proprietario di semplicemente non compiere alcuna attività di godimento e di disposizione del proprio diritto.

Le conseguenze giuridiche dell'abbandono (art. 923 cod.civ.) sono diverse a seconda delle caratteristiche dell'oggetto che viene rilasciato. Se si tratta di un bene mobile esso diventerà res nullius, come tale suscettibile di acquisto da parte di altri soggetti in esito ad occupazionenota5 . Qualora invece si tratti di un immobile non potrà non farsi applicazione dell'art. 827 cod.civ., norma secondo la quale i beni immobili che non sono di proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Statonota6 .

Detta norma, da non interpretarsi come una presunzione di appartenenza allo Stato degli immobili della cui titolarità non venga data la prova, piuttosto disciplina il caso concreto della derelizione, ponendosi come vero e proprio principio di chiusura (Cass. Civ. Sez. II, 256/76 ; Cass. Civ. Sez. II, 5444/99 ). In ogni caso, ai sensi del n.5 dell'art. 1350 cod.civ. l'atto di derelizione o abbandono avente ad oggetto un bene immobile non potrà se non essere stipulato per iscritto ad substantiam actus nota7.

Note

nota1


Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.137.
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nota2

Contra Romano, voce Derelictio, in N.sso Dig.it., p.546, per il quale la derelizione è un contegno, consistente in una o più azioni, quindi non un mezzo per dichiarare la volontà, ma un semplice indizio di essa, e Bianca, Diritto civile, vol.VI, Milano, 1999, p.405, per il quale l'abbandono è un atto giuridico in senso stretto, giacché "l'abbandono è una disposizione di fatto della cosa il cui effetto giuridico è determinato dalla legge".
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nota3

Cfr. Comporti, voce Abbandono, in Enc.giur.Treccani, p.2.
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nota4

In particolare Branca, Le servitù prediali, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma,1987, p.401, il quale ritiene che la proprietà del fondo si conservi in capo al rinunziante sino al momento dell'accettazione del beneficiario e, in caso di rifiuto di quest'ultimo, il fondo diverrebbe res nullius sicché, in forza dell'art.827 cod.civ., proprietà dello Stato.
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nota5

Conforme Dejana, voce Abbandono (derelictio), in Enc. del diritto, vol.I, p.9.
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nota6

Così anche Comporti, voce Abbandono, in Enc.giur.Treccani, p.2.
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nota7

Analogamente Grosso e Dejana, Le servitù prediali, in Trattato di dir.civ.it., dir. da Vassalli, Torino,1963, p.269.
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
  • BRANCA, Le servitù prediali, Bologna-Roma, Comm.cod.civ., 1987
  • COMPORTI, Abbandono, Enc. giur. Treccani I, 1988
  • DEIANA, Abbandono, Milano, Enc. dir., 1958
  • GROSSO DEIANA, Le servitù prediali, Torino, 1963
  • ROMANO, Derelictio, N.sso Dig. it.
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002

Formulari clausole contrattuali


Prassi collegate

  • Quesito n. 1046-2014/C, Problemi in tema di rinunzia
  • Quesito n. 440-2014/C, Rinunzia alla quota di comproprietà: accrescimento e voltura catastale

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