Preferenza sui beni dell'asse dei creditori del defunto rispetto a quelli dell'erede (beneficio di inventario)



A mente del n.3 del II comma dell'art. 490 cod.civ. "i creditori dell'eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell'erede". La separazione dei cespiti afferenti all'asse rispetto al patrimonio dell'erede, ciò che gioca anzitutto a favore di costui, impedendo che la di lui responsabilità si estenda ai debiti ereditari, importa, all'inverso, una garanzia per i creditori dell'eredità. Viene così sancita la prelazione in favore di questi ultimi rispetto ai creditori dell'erede, i quali potranno soddisfarsi sui beni appartenenti all'asse soltanto dopo che le ragioni dei creditori ereditari siano state interamente soddisfatte nota1.

Occorre tuttavia fare attenzione agli effetti di una sempre possibile decadenza dal beneficio dell'inventario ovvero alla rinunzia ad esso da parte dell'erede nota2. Ecco perchè l'ultima parte dell'art. 490 cod.civ. espressamente prescrive che i creditori ereditari "non sono dispensati dal domandare la separazione dei beni, se vogliono conservare questa preferenza". Mentre la facoltà di accettare con beneficio d'inventario è posta a vantaggio dell'erede, la facoltà di domandare la separazione (art.512 cod.civ. ) avvantaggia i creditori ereditari, assicurando loro il risultato di non dover eventualmente subire il concorso dei creditori dell'erede sui beni dell'asse per l'ipotesi in cui, come detto, l'erede decada dal beneficio d'inventario o vi faccia rinunzia nota3.

Note

nota1

Si tratta di una forma indispensabile di garanzia a favore dei creditori dell'asse ereditario. Se è vero che costoro, stante l'efficienza del beneficio dell'inventario, non possono vantare diritti sulla consistenza patrimoniale personale dell'erede, è altresì vero che i creditori personali dell'erede potranno aggredire i beni ereditari solo in esito all'integrale soddisfacimento dei creditori ereditari. Questa forma di preferenza è stata dagli interpreti modellata ora sulla falsariga della prelazione assicurata dai privilegi speciali (Prestipino, Delle successioni in generale (Artt.456-535), in Comm. teorico-pratico cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p.295), ora come vincolo reale direttamente gravante i beni dell'asse (Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale: delazione ed acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria, in Tratt. dir. civ.e comm., diretto da Cicu- Messineo, vol.XII, Milano, 1961, p.277; Ferri, Successioni in generale (Artt.512-535), in Comm.cod.civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1968, p.294).
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nota2

Si distingue tra una rinunzia al beneficio effettuata preventivamente rispetto alla dichiarazione di accettazione (l'ammissibilità della quale viene per lo più negata) ed una rinunzia successiva. Quest'ultima richiederebbe gli stessi requisiti di forma e di pubblicità previsti per la dichiarazione di accettazione beneficiata: così Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt. dir. civ. it., diretto da Vassalli, vol.XII, t.1, Torino, 1977, p.508.
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nota3

La tutela così apprestata ai creditori ereditari e legatari escluderebbe la possibilità per gli stessi di impugnare l'atto di rinunzia con l'azione revocatoria (art.2901 cod.civ. ): in questo senso Ferri, op.cit., p.352; contra cfr. Grosso-Burdese, op.cit., p.509 nonchè Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.197. Si ritiene che il pregiudizio subito da questi soggetti per effetto dell'intento fraudolento del debitore che avesse inteso avvantaggiare i propri debitori personali, giustificherebbe l'esperibilità dell'azione anche per i precitati. Non si dubita invece della legittimazione ad impugnare la rinunzia in capo ai creditori personali dell'erede.
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983
  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
  • PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981

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