Destinazione del padre di famiglia



Tra tutte le modalità costitutive del diritto di servitù spicca quella, del tutto peculiare, della destinazione del padre di famiglia. Essa non ha carattere negoziale nota1. Ciò che conta è unicamente l'oggettiva destinazione delle opere permanenti ed apparenti inequivocamente destinate al servizio di una parte del fondo, senza che rilevi alcun intento dell'originario proprietario (Cass. Civ., Sez. II, 3219/2014).
L'ipotesi si verifica quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù (art. 1062 cod.civ. ). Il numero 2 della norma afferma inoltre che "se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa s'intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati".

E' evidente che, quando i due fondi (potendosi parlare di due fondi semplicemente sotto il profilo di una distinguibilità morfologica) appartengono allo stesso proprietario, stante l'operatività del principio secondo il quale nemini res sua servit, non può darsi servitù. Questo capita anche quando il proprietario esclusivo di uno dei fondi sia contitolare dell'altro fondo, non importa se servente o dominante rispetto al primo (cfr. Cass. Civ. Sez.II, 713/04).

Qualora il fondo non dovesse più appartenere allo stesso proprietario (per divisione, per apertura di una successione a causa di morte, per vendita parziale, ecc.) è invece apparso opportuno, ricorrendo i requisiti dell'apparenza della servitù e della mancanza di una contraria disposizione, che possa permanere la situazione di fatto atta a permettere un determinato utilizzo del fondo. Affinchè si produca giuridicamente questo risultato, la legge valuta come automaticamente costituita una servitù, che per l'appunto corrisponda allo stato di fatto preesistente (art. 1062 cod civ.) nota2. Tenendo conto di ciò, appare chiaro che il tempo di insorgenza del diritto sia da porre in relazione con il venir meno dell'originario titolare del fondo (Cass. Civ. Sez. II, ord. 40824/2021; Cass. Civ. Sez. II, ord. 32684/2019).

Il caso pratico è dunque, esemplificativamente, quello del padre che lascia parte di un fondo, prima unitario, ad un figlio e parte ad altro figlio, sussistendo opere destinate all'esercizio della servitù a carico della parte da identificarsi come servente ed a favore della porzione identificata come fondo dominante. Quella che prima era un'opera destinata a meglio consentire il godimento di un bene unitario diviene così elemento dal quale desumere la sussistenza della servitù, per effetto della sopravvenuta diversificazione soggettiva della situazione di appartenenza dei fondi (Cass. Civ., Sez.II, 11348/04 ; Cass. Civ. Sez. II, 277/97 ; Cass. Civ. Sez. II, 281/97 ). Non occorre pertanto alcuna manifestazione di volontà negoziale per la costituzione della servitù, necessitando piuttosto che non risulti nell'atto, dal quale trae vita la separazione dei due fondi (es.: la divisione ereditaria, cfr. Cass. Civ. Sez. II, 14714/2022), un contrario volere nota3. Quest'ultimo, secondo un'opinione, dovrebbe essere espresso, non potendo essere ricavato per facta concludentia (Cass. Civ., Sez. II, 5040/13; Cass. Civ. Sez. II, 5312/98) nota4. Estranea alla fonte costitutiva in esame è l'ipotesi in cui la costituzione del diritto parziario sia comunque desumibile da un titolo negoziale (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 26516/2018).

Importante diviene l'accertamento dell'esistenza (rectius: della preesistenza, intesa come sussistenza delle opere nel tempo che precede la separazione del fondo: Cass. Civ. Sez. II, 10716/06 ) di opere permanenti (acquedotti (cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, 2949/2016), strade, ponti, ecc.) per effetto delle quali si possa dire che un fondo è asservito ad un altro al fine di consentirne una migliore fruizione nota5. Da ciò si ricava che non possono trarre origine dalla destinazione del padre di famiglia le servitù non apparenti, quelle cioè per il cui esercizio non vi siano opere visibili permanenti (Cass. Civ. Sez. II, 6949/99). Quid juris nel caso di servitù di veduta? La qualificazione della stessa come apparente infatti si paleserebbe come idonea rispetto alla modalità di costituzione in parola. Ciò ne comporta l'usucapibilità purché esista un'opera idonea e permanente, destinata in modo univoco all'esercizio della servitù (Cass. Civ. Sez. II, ord. 17922/2023; Cass. Civ. Sez. VI-II, ord. 7783/2020).
Nonostante la servitù di aria e di luce non sia dotata del medesimo requisito dell'apparenza, si veda, in senso affermativo rispetto alla costituzione per destinazione del padre di famiglia, Cass. Civ., Sez. II, 23943/2019. nota6.

Va rimarcato come sia comunque possibile che l'insorgenza della servitù, nonostante l'instaurazione della predetta situazione di fatto, non abbia luogo, ai sensi del II comma dell'art.1062 cod.civ., se il proprietario del fondo che viene ad essere diviso ed in parte alienato abbia impartito una contraria disposizione relativa alla servitù (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 24853/2015 in relazione alla presentazione da parte del proprietario, antecedentemente all'atto di vendita, di un frazionamento catastale raffigurante una situazione di fatto incompatibile con l'esistenza del diritto parziario).

Note

nota1

V.Mazza, Costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia e contiguità di fondi, in Giur. agraria it., 1974, p.468.
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nota2

La dottrina è assolutamente concorde sul fatto che, al fine della costituzione della servitù, sia rilevante non tanto la volontà del proprietario, quanto la predisposizione di opere corrispondenti al contenuto di una servitù apparente. Cfr. Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.691; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.257; Greco, La servitù per destinazione del padre di famiglia, in N. Dig. it., p.386.
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nota3

Si vedano, tra gli altri, Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, vol.II, Genova, 1978, p.267; Biondi, Volontà contraria alla costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, in Giur. it., vol.I, 1956, p.653.
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nota4

Così Biondi, Le servitù, in Tratt.dir. civ. e comm., già diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1967, p.376. Al contrario, si confronti Comporti, Servitù prediali, in Tratt.dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.188, sostenitore della costituzione della servitù anche per facta concludentia.
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nota5

Si veda anche Cass. Civ. Sez. II, 3399/99 .
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nota6

La Corte di Cassazione ha peraltro precisato che non è necessario che il requisito dell'apparenza permanga anche nei successivi passaggi di proprietà del fondo servente (Cass. Civ. Sez. II, 7698/99 ).
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
  • BIONDI, Le servitù, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. dir. da Cicu-Messineo, 1967
  • BIONDI, Volontà contraria alla costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, Giur. it., I, 1956
  • COMPORTI, Servitù prediali, Torino, Tratt.dir.priv. dir. da Rescigno, 1992
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • GRECO, La servitù per destinazione del padre di famiglia, N.Dig.it., 1965
  • MAZZA, Costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia e contiguità di fondi, Giur.agraria, 1974

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