Fondamento ed effetti del beneficio di inventario



La ragione dell'efficacia propria del beneficio d'inventario è stata variamente giustificata dagli interpreti.

Secondo un'opinione che si ispira alla concezione dell'eredità risalente al diritto romano, gli effetti di separazione patrimoniale tra il compendio ereditario e il patrimonio dell'erede deriverebbero dalla soggettività propria dell'eredità beneficiata nota1. Ne deriverebbe addirittura l'impossibilità, per colui che abbia accettato con il beneficio di inventario di essere considerato erede.

Il tenore letterale dell'art. 490 cod.civ. pare invero chiaro nel descrivere l'efficacia del beneficio d'inventario: quello cioè di dar luogo ad un patrimonio separato, configurando un'eccezione rispetto al principio generale di cui al I comma dell'art. 2740 cod.civ. nota2. Il I comma dell'art. 490 cod.civ. , infatti, testualmente afferma che "l'effetto del beneficio d'inventario consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede". Il II comma fa seguito compiutamente esplicitando la rilevanza di siffatta separazione:

1) l'erede conserva verso l'eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte;

2) l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti;

3) i creditori dell'eredità e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell'erede.

Ciascuno di questi punti sarà assoggettato ad autonoma disamina, come anche la necessità che l'erede il quale rivesta la qualità di legittimario leso debba, ai fini di poter esercitare l'azione di riduzione, preventivamente porre in essere la procedura inventariale ai sensi del I comma dell'art.564 cod.civ..

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Note

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Si parlava (secondo la vecchia opinione risalente alla Glossa) a questo proposito di personalità giuridica dell'eredità beneficiata. Ciò pare addirittura esorbitante, oggi evocando il concetto di personalità giuridica non semplicemente la consistenza soggettiva di un ente, bensì la sottoposizione di esso ad un peculiare regime normativo, in dipendenza dell'espressa qualificazione operata dalla legge. Attualmente non è più necessario fare riferimento alla figura della persona giuridica per designare una consistenza soggettiva autonoma e distinta da quella della persona fisica. Riportandoci alle cose che possono essere riferite in generale sul rapporto che si pone tra soggettività ed autonomia patrimoniale si può osservare che, se è vero che non si dà soggettività senza un grado di autonomia patrimoniale, non è invece vero l'inverso. Ben si può riscontrare autonomia patrimoniale anche senza soggettività: oltre all'ipotesi, qui in considerazione, dell'eredità beneficiata, ci si può riferire alla costituzione del fondo patrimoniale ed alla separazione che può essere esercitata dai creditori ereditari (art.512 cod.civ.).
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nota2

Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1972, p.401.
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Bibliografia

  • MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1972

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