Revoca tacita del mandato



La nomina di un nuovo mandatario per lo stesso affare o il compimento di questo da parte del mandante importano , ai sensi dell'art. 1724 cod.civ., revoca del mandato e producono effetto dal giorno in cui sono comunicati al mandatario. Lo stesso titolo della norma qualifica la figura come revoca tacita .

La previsione secondo la quale l'efficacia della revoca si produce a far tempo dal momento in cui viene data al mandatario comunicazione dei fatti che la implicano, possiede una portata equivoca.

Secondo un'opinione nota1 ciò sarebbe consonante rispetto alla natura giuridica recettizia dell'atto negoziale unilaterale che propriamente viene a sostanziare la revoca. In tanto il mandatario potrebbe ritenersi esonerato dal compimento dell'incarico affidatogli, in quanto il fatto che importa la revoca gli fosse consapevolmente comunicato dal mandante nota2 . Questa soluzione è simmetrica rispetto alla concezione della natura giuridica della procura quale atto recettizio: il potere rappresentativo potrebbe dirsi esistente soltanto in virtù di un atto volontario del rappresentato volto a portare a conoscenza del rappresentante tale sua investitura.

Da questa impostazione discende che, nell'ipotesi in cui il mandatario fosse venuto a conoscenza del fatto cui consegue la revoca del mandato ex art. 1724 cod.civ. non già per effetto della comunicazione fattagli dal mandante, bensì aliunde (per mero caso, per averlo saputo da terzi), non si produrrebbe l'effetto della revoca. Il mandatario sarebbe pertanto tenuto a continuare l'esecuzione dell'incarico ricevuto, sino a quando eventualmente non ricevesse apposita comunicazione da parte del mandante.

La questione è controversa: dovendosi incidentalmente osservare che una revoca tacita non potrebbe comunque desumersi da altre condotte, in esse compresa la semplice inerzia prolungata del mandante ( Cass. Civ. Sez. III 4044/94 ), è stata prospettata un'altra costruzione del fenomeno in esame. Il conferimento dell'incarico ad altro mandatario (ovvero il provvedervi in proprio) sarebbe fattispecie negoziale attuativa nota3. Essa dunque sarebbe perfetta ed efficace immediatamente, senza alcun bisogno di far entrare l'agente in contatto con altri soggetti (con particolare riferimento al mandatario).

La comunicazione della revoca da parte del mandante risulterebbe degradata a mero requisito di opponibilità al mandatario della revoca medesima, come tale surrogabile da ulteriori diversi strumenti.

Sarebbe pertanto ben possibile che il mandatario avesse ricevuto notizia del negozio di attuazione che importa la revoca anche per aver constatato di persona la personale attivazione del mandante, ovvero per essergli stata riferita la circostanza da terzi. Questa è l'interpretazione prevalente in giurisprudenza ( Cass.Civ. Sez. I, 2845/69 ), sia pure in difetto di particolari approfondimenti circa la natura di negozio di attuazione della fattispecie in esame nota4 .

In definitiva, ciò che conta è che il mandatario non possa allegare la propria buona fede intesa come ignoranza, difetto di conoscenza circa l'intervenuta revoca. A tal fine la legge avrebbe tipizzato la comunicazione del mandante quale atto principalmente idoneo ad ottenere questo risultato. Un'indiretta conferma di questa costruzione potrebbe essere desunta dalla mancanza di riferimento nell'art. 1724 cod.civ. alla persona del mandante come colui che necessariamente deve effettuare la comunicazione al mandatario.

Giova da ultimo rilevare l'impossibilità di prospettare una revoca tacita nel caso di mandato in rem propriam, rispetto alla cui esecuzione cioè il mandatario possiede un interesse specifico nota5. Poiché infatti detto mandato è revocabile soltanto per giusta causa, risulta pur sempre indispensabile l'indicazione del motivo che legittima la revoca (Cass. Civ. Sez.II 711/78 ).

Note

nota1

Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.1104.
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nota2

Sottolineano la necessità, ai fini della configurabilità della revoca tacita, della comunicazione prevista dalla disposizione normativa, Luminoso, Mandato, commissione, spedizione, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo e continuato da Mengoni, Milano, 1984, vol.XXXII, p.476; Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.457; Bavetta, Sulla revoca del mandante, in Scritti in onore di Pugliatti, Milano, 1978, p.99, (anche se per quest'ultimo A. non si tratterebbe di una dichiarazione tacita, bensì di una revoca espressa).
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nota3

Così Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., vol.IV, Torino, 1968, p.598.
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nota4

In questi casi saremmo cioè di fronte a comportamenti concludenti, ritenuti idonei a contenere una implicita volontà di revoca. In questo senso anche Pajardi, Il momento di efficacia della revoca tacita del mandato, in Riv.dir.civ., 1959, I, p.573.
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nota5

Conforme Luminoso, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon, vol.IV, Torino, 1999, p.1312.
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Bibliografia

  • BAVETTA, Sulla revoca del mandante , Milano, Scritti in onore di Pugliatti, 1978
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • LUMINOSO, Torino, Comm.cod.civ.dir.Cendon, IV, 1999
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • PAJARDI, Il momento di efficacia della revoca tacita del mandato, Riv.dir.civ., I, 1959

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