La determinazione del luogo in cui la persona fisica ha la propria residenza è rilevante per il diritto con riferimento ad una serie di effetti. Si pensi alla residenza come
criterio alternativo, rispetto al domicilio, per la determinazione del luogo della scomparsa (art.
48 cod.civ. ), alle pubblicazioni di matrimonio (art.
94 cod.civ. ), all'individuazione del luogo ove operare le notificazioni, etc..
Gli atti funzionali alla fissazione della residenza (che culminano nell'effettuazione della doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello in cui la persona si trasferisce: cfr. art.
31 disp. att. cod.civ. ) pur dovendo essere qualificati in chiave di condotte coscienti e volontarie, non possiedono sicuramente una valenza negoziale. E' infatti del tutto indifferente un'indagine circa la volontà del soggetto in ordine alla produzione degli effetti che la fissazione della residenza importa. La fissazione della residenza corrisponde pertanto ad un
mero atto giuridico nota1.
In ogni caso giova ribadire che la
residenza è una situazione di fatto di cui può esser data prova con qualunque mezzo, non soltanto con i certificati anagrafici
nota2.
Note
nota1
In maniera analoga Bianca, Diritto civile, vol.I, Milano, 1984, p.250.
top1nota2
Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.96; Dogliotti-Figone, in Comm.cod.civ., diretto da Cendon, vol.I, Torino, 1997, p.210.
top2Bibliografia
- BIANCA, Diritto civile, Milano, 1984
- DOGLIOTTI E FIGONE, Torino, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, I, 1997