Occupazione



L'occupazione consiste nell'assunzione del possesso di una res nullius , assistita dall' animus dell'occupante corrispondente all'intenzione di acquistarne la proprietà nota1.

Peraltro, in relazione a tale aspetto soggettivo della fattispecie, giova rilevare che, secondo l'opinione preferibile nota2, la qualificazione di essa in chiave di mero atto giuridico priva di ogni importanza l'apprezzamento della rappresentazione e della volizione da parte dell'agente in ordine agli effetti che si producono. In altri termini la figura sarebbe fondata esclusivamente sulla condotta cosciente e volontaria dell'agente.

V'è invero anche chi configura l'occupazione come atto negoziale nota3, valorizzando l'importanza dell'elemento soggettivo. La figura in esame non verrebbe più considerata in chiave di semplice comportamento volontario inteso all'apprensione del bene, bensì come fattispecie necessariamente assistita dalla volontarietà degli effetti. In tanto dovrebbero ritenersi prodotti gli effetti acquisitivi propri dell'occupazione, in quanto l'occupante, avendo posto in essere una condotta di materiale apprensione cosciente e volontaria si fosse rappresentato ed avesse anche voluto che l'occupazione risultasse produttiva di una tale efficacia.

Il presupposto degli effetti dell'occupazione è che la res, l'oggetto, sia nullius, non appartenga ad alcuno (art. 923 cod.civ.). Ciò come accade per le cose mobili abbandonate (le cosiddette res derelictae), per gli animali che formano oggetto di pesca e gli animali selvatici nota4, anteriormente all'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1992 n. 157, art. 1 (Cass. Civ. Sez. I, 2338/94 ; Cass. Civ. Sez. II, 9990/92) nota5
ovvero per quelli che, pur dopo l'entrata in vigore di essa, non sono compresi nel patrimonio indisponibile dello Stato ed infine per tutte le altre cose mobili che non appartengano ad alcuno e che non siano escluse all'acquisto in proprietà privata (esito che si produce, nel caso delle cose di interesse storico, artistico e archeologico, ai sensi del Codice dei beni culturali di cui al D. Lgs. 42/2004 , già t.u. in materia di beni culturali di cui al D.Lgs. 490/99, a propria volta abrogativo della legge 1 giugno 1939 n. 1089).

Non possono essere acquisiti in seguito ad occupazione i beni immobili. Qualora non fossero in proprietà di alcuno dovrebbero essere considerati vacanti: in quanto tali spetterebbero al patrimonio dello Stato ai sensi dell'art. 827 cod.civ..

E' il caso di rilevare che, pure in tema di successioni a causa di morte, un analogo principio residuale è posto dall'art. 586 cod. civ., in forza del quale, in difetto di altri successibili, l'eredità viene devoluta allo Stato.

L'effetto dell'occupazione consiste nell'attribuzione della proprietà, intesa come libera dai diritti reali altrui che possono limitarla nota6.

Il codice civile prevede tre figure specifiche di occupazione, concernenti gli sciami di api (art. 924 cod.civ.), gli animali mansuefatti (art. 925 cod.civ.) e le migrazioni di colombi, conigli e pesci (art. 926 cod.civ.).

Note

nota1

Cfr. Trabucchi, Occupazione, in Enc. dir., p. 621.
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nota2

In questo senso cfr. Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.330. L'A. rammenta semplicemente che il codice civile ritiene necessaria e sufficiente per l'occupazione la presa di possesso del bene: ne desume il carattere di atto giuridico in senso stretto o, meglio ancora, di atto giuridico reale. Si veda anche Campagna , I "negozi di attuazione" e la manifestazione dell'intento negoziale, Milano, 1958, p. 146.
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nota3

Sostengono tale opinione, tra gli altri, Betti, Teoria generale del negozio giuridico, Napoli, 1994, p. 127, e Barassi, Proprietà e comproprietà, Milano, 1951, p.205. Se si accede alla costruzione dell'occupazione come atto negoziale, si giunge tuttavia all'affermazione secondo la quale un incapace (legale o naturale che sia) non potrebbe acquisire alcunchè per occupazione.
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nota4

Parte della dottrina, riferendosi alla fauna selvatica, pur non parlando più di res nullius, bensì di res alicuius in quanto di proprietà dello Stato, continua, tuttavia, ad ammettere la possibilità di un acquisto della proprietà di essa per occupazione. Questa soluzione viene giustificata in base al fatto che l'appartenenza allo Stato sarebbe finalizzata alla tutela della specie, cosa non incompatibile con la caccia. L'occupazione, quindi, si paleserebbe legittima quando fosse espressione dell'esercizio di uno specifico potere che trova fondamento nella licenza di caccia. Tale opinione non sembra condivisibile: soggette ad occupazione sono solo le res nullius e indubbiamente la fauna selvatica non ne fa più parte, essendo diventata patrimonio indisponibile dello Stato, perciò usufruibile solo nei modi stabiliti dalle leggi che la riguardano. Cfr. Salaris , L'acquisto della proprietà, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.634; Bianca, op.cit., p.332; Gazzoni , Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p. 237; Tabet-Ottolenghi-Scaliti, La proprietà, in Giur. sist. civ. e comm., diretta da Bigiavi, Torino, 1981, pp. 795 e ss.; Vigna-Bellagamba, La nuova legge statale sulla caccia, Milano, 1978, p. 6.
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nota5

Va inoltre rilevato che leggi statali e regionali pongono limiti di vario genere alla pesca e ad altre forme di occupazione di res nullius, quali, ad esempio, la raccolta di lumache o di rane.
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nota6

Vi è tuttavia chi ritiene che possano permanere sulla proprietà diritti reali limitati. Si vedano Bianca, cit., p. 329, e Girino, Occupazione, in N. Dig. it., p. 732. Per la tesi opposta, cfr. Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p. 499.
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Bibliografia

  • BARASSI, Proprietà e comproprietà, Milano, 1951
  • BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, Napoli, 1994
  • BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
  • CAMPAGNA, I negozi di attuazione e la manifestazione dell’intento negoziale, Milano, 1958., Milano, 1958
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • GIRINO, Occupazione, NDI, XI
  • SALARIS, L’acquisto della proprietà, Torino, Trattato di diritto privato, diretto da Rescigno, 1982
  • TABET-OTTOLENGHI-SCALITI, La proprietà, Torino, Giur. sist. civ. e comm., 1981
  • TRABUCCHI, Occupazione, Enc. dir, XXIX, 1979
  • VIGNA-BELLAGAMBA, La nuova legge statale sulla caccia, Milano, 1978

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