Limitazione di responsabilità per i debiti ereditari



Ai sensi del n.2 dell'art. 490 cod.civ. l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti. Questa regola, specularmente complementare a quella di cui al n.1 della stessa norma, è pur sempre riconducibile al principio di separazione dei patrimoni ai quali appare ispirata l'intera disciplina del beneficio di inventario nota1 . Nell'espressione "debiti" deve essere altresì compreso il modo testamentario ovvero ogni altro peso imposto all'erede: ne segue che, in caso di inadempimento di costui, il beneficiario del modo non può agire sui beni propri dell'erede beneficiato, dovendo subire il concorso dei creditori ereditari e dei legatari (Cass.Civ. Sez. II, 5641/93). La regola possiede una valenza anche processuale, in riferimento alla posizione eventualmente soccombente dell’erede beneficiato (Cass. Civ., Sez.III, 9350/2017). Ovviamente il beneficio di inventario non preclude al fisco agire per determinare l' an e il quantum dell'obbligazione tributaria in capo al de cuius (Cass. Civ., Sez. V, ord. n. 31013 del 20 ottobre 2022).

Per completezza è possibile dar conto di una ulteriore prospettazione elaborata dalla dottrina relativamente al fondamento dell'istituto in esame: si è infatti affermato che, in esito all'accettazione beneficiata, le passività ereditarie si estinguerebbero, determinandosi parallelamente l'insorgenza di un diritto dei creditori ereditari sui cespiti dell'asse nota2 . L'accoglimento di questa teorica tuttavia complicherebbe non poco le cose, creando più problemi di quanti ne risolve. In particolare, non si riuscirebbe a giustificare la qualità di successore a titolo universale dell'erede beneficiato, qualità pur sempre latente ed insita in costui (come è dimostrato dalla possibilità di cui si è fatto cenno, della decadenza dal beneficio ovvero dalla rinunzia).

Il problema fondamentale posto dalla disposizione che stiamo considerando consiste nella concretizzazione della limitazione di responsabilità dell'erede beneficiato. Costui risponde entro il valore delle attività pervenutegli (intra vires hereditatis, conformemente alle indicazioni testuali dell'art.490 cod.civ.) oppure può giovarsi anche dell'ulteriore vantaggio di essere chiamato a rispondere esclusivamente cum viribus hereditatis, cioè vale a dire facendo fronte ai debiti esattamente e soltanto con i beni ereditari? Nel primo caso infatti il limite avrebbe a che fare unicamente con il valore dell'attivo netto, dovendo l'erede provvedere con beni propri. Si pensi alla difficoltà di liquidazione di alcuni cespiti facenti parte dell'asse ereditario.

La risposta più appagante sembra essere la seconda. Il I comma dell'art. 497 cod.civ. precisa infatti che l'erede "non può essere costretto al pagamento con i propri beni", a ciò facendosi eccezione solo quando l'erede sia stato costituito in mora a presentare il conto. A questo argomento se ne può aggiungere uno meno diretto, ma altrettanto convincente: l'art. 507 cod.civ. prevede infatti la possibilità che l'erede proceda a rilasciare in favore dei creditori tutti i beni ereditari, ottenendo per tale via la piena liberazione da ogni responsabilità nota3. Infine il n.4 dell'art. 1203 cod.civ. dispone a favore dell'erede beneficiato che abbia pagato con denaro proprio la surrogazione legale nei diritti dei creditori ereditari, con ciò manifestando l'inusualità dell'ipotesi, controbilanciata appunto dal subingresso nel credito verso l'asse. In ogni caso va rilevato come sia stato deciso, sia pure in un'ipotesi in cui l'erede non aveva fatto valere la relativa eccezione nel corso del giudizio di cognizione, nel senso che costui debba rispondere anche con beni personali, sia pure intra vires hereditatis (Cass. Civ. Sez. II, 20531/2020).

La responsabilità intra vires dell'erede beneficiato viene in considerazione in una fase che precede l'eventuale esecuzione forzata, valendo ad impedire l'adozione di ogni misura, anche di tipo cautelare, sui beni personali dell'erede (Cass.Civ. Sez. II, 5641/93).

Va rilevato come, una volta intervenuta, l'accettazione beneficiata produce i propri effetti indipendentemente dal fatto che venga eccepita dalla parte cui profitta, la quale tuttavia è tenuta, nel caso di contestazione, a dare puntuale prova di aver perfezionato l'intero procedimento (cfr. Cass. Civ., Sez. Lavoro, 16514/2015). Ciò è specialmente rilevante nel corso di un eventuale giudizio, nel quale ben potrebbe il Giudice rilevare (ovviamente qualora risultasse comunque dagli atti) l'efficacia segregativa propria del beneficio di inventario indipendentemente da un'eccezione della parte, la quale per avventura potrebbe anche essere contumace (Cass. Civ., Sez. Unite, 10531/13).

Note

nota1

Prestipino, Delle successioni in generale (Artt.456-535), in Comm. teorico-pratico cod.civ. diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p. 287 .
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nota2

L'erede beneficiato si troverebbe, rispetto ai beni dell'eredità, in una posizione analoga a quella del terzo acquirente di un bene ipotecato (sostengono questa teorica Ferri, Successioni in generale (Artt.456-511), in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1968, p.323; Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale:delazione e acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria , in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XII, Milano, 1961, p.179). Sul piano normativo poi si è osservato (Grosso-Burdese, Le successioni. Parte generale, in Tratt. dir. civ. it., diretto da Vassalli, vol.XII, t.1, Torino, 1977, p.448), che la permanenza di preesistenti garanzie reali o di privilegi (artt. 495, I comma cod.civ., e 499, I e II comma cod.civ.) non avrebbe senso se non sopravvivesse anche il debito garantito.
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nota3

Cfr. Grosso-Burdese, op.cit., p. 449. Il fenomeno dell'eredità beneficiata può essere ricondotto alla problematica generale delle limitazioni (tipicamente previste dalla legge) della responsabilità patrimoniale del debitore di cui all'art. 2740 cod.civ.: in questo senso anche Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1972, p.405; Natoli, L'amministrazione nel periodo successivo all'accettazione, in L'amministrazione di beni ereditari, vol. II, Milano, 1969, p.139; Azzariti, L'accettazione della eredità, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, vol.V, Torino, 1982, p.121.
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nota

Bibliografia

  • GROSSO-BURDESE, Le successioni. Parte generale, Torino, Tratt.dir.civ. it. diretto da Vassalli, XII - t.1, 1977
  • PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981

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