Cass. Civ., sez. Unite, n.12793/2005. Destinazione a parcheggio di superficie maggiore di quella vincolata.

I parcheggi realizzati in eccedenza rispetto allo spazio minimo richiesto dalla legge (art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765) non sono soggetti a vincolo pertinenziale a favore delle unità immobiliari del fabbricato; conseguentemente, l’originario proprietario-costruttore del fabbricato può legittimamente riservarsi, o cedere a terzi, la proprietà di tali parcheggi, nel rispetto del vincolo di destinazione nascente da atto d’obbligo.

Commento

Le Sezioni Unite confermano l'impostazione di Cass. Civ. Sez.II, 13857/2001

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