Sottoscrizione di assegno in bianco



La sottoscrizione in bianco di un assegno bancario si pone in contrasto con l'imperatività degli artt. 1 e 2 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736, norma ai sensi della quale l'assegno deve contenere determinate indicazioni, tra le quali la data assume una rilevanza peculiare. In difetto di tali dati l'art. 2 riferito prescrive che il titolo non vale come assegno bancario. Non si tratta tuttavia semplicemente di una menzione formale, bensì di considerare le conseguenze del sostanziale utilizzo dell'assegno (che costituisce uno strumento di pagamento) in chiave di negozio connotato da una funzione, da una causa di garanzia che è propria della cambiale ed in ragione della quale detto titolo viene assoggettato ad un'imposta di bollo in misura pari al 12 %dell'importo delle somme riportate.

Un assegno privo di data da mettere all'incasso soltanto qualora ne emergesse l'esigenza (quando cioè il debitore risultasse inadempiente e che al contrario dovesse esser restituito al debitore all'atto del pagamento) è sostanzialmente un assegno postdatato, al quale si fa ricorso per realizzare uno scopo di garanzia.

La fattispecie non si sottrae alle censure negative della giurisprudenza: è stata infatti rilevata la nullità per illiceità della causa ex art. 1343 cod.civ. di un siffatto utilizzo dell'assegno (Cass. Civ. Sez. II 4368/95).

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