Nullità (virtuale) dei patti parasociali e collegamento negoziale


Particolarmente delicato è il rapporto che si pone tra il contratto di società ed i patti parasociali. Da una lato è infatti evidente che questi ultimi rinvengono la propria ragion d'essere nell'esistenza e nella validità del primo, mentre non è vera la proposizione inversa nota1. Fermo questo primo aspetto descrittivo, occorre tuttavia indagare più approfonditamente il nesso, la rilevanza del collegamento negoziale tra le due fattispecie. Le considerazioni che seguono possono essere considerate valide anche all'esito dell'entrata in vigore della riforma del diritto societario ed hanno quale termine di riferimento le negoziazioni in parola, indipendentemente dalla qualità dell'organismo sociale al quale si riferiscono.

Quid juris nell'ipotesi di violazione delle pattuizioni parasociali?

E' comune affermazione che i rimedi posseggano semplice natura risarcitoria interna, vale a dire tra le parti del patto, senza che sia possibile una reazione o una rilevanza dell'inadempimento sul piano del funzionamento della società nota2. Il negozio parasociale sarebbe dunque in realtà autonomo, benché collegato, secondo un rapporto di accessorietà univoca rispetto al negozio sociale (Tribunale di Napoli, 18-02-1997 ). Mentre il patto parasociale subisce gli effetti delle vicende sociali, non assumendo ad esempio efficacia fin tanto che la società non venga in essere e venendo meno con il suo scioglimento, non può affermarsi l'inverso, che cioè l'invalidità del patto venga ad inficiare il contratto sociale.

Il negozio sociale non risente, tranne che in specifiche ipotesi (si pensi alla combinazione di disposizioni dalle quali sortisca una violazione di norme imperative (Tribunale di Monza, 07-05-1997 ), degli effetti della pattuizione parasociale, poiché la società è soggetto giuridico autonomo rispetto ai propri soci e presenta un meccanismo di formazione della volontà che, quantomeno per le società di capitali, è disciplinato per legge ed è, per certi aspetti, non disponibile.

E' proprio tale caratteristica del rapporto tra negozio sociale e parasociale che, a prescindere dalla validità dei secondi, mina la possibilità di una esecuzione forzata degli stessi, tutte le volte in cui quest'ultima presupponga una manifestazione di volontà della società o dei suoi organi.

La validità dei patti parasociali è stata vagliata dalla giurisprudenza nel corso degli anni proprio alla luce della concreta incidenza di essi sul funzionamento dell'ente societario.

A tal proposito si evidenzia uno speciale nesso tra il tema del collegamento negoziale e quello della nullità (virtuale) dei patti parasociali stessi, proprio in relazione alla eventuale attitudine dei medesimi a reagire sulla struttura e sul funzionamento degli organi sociali.
Il nodo fondamentale è costituito dall'apprezzamento dell'efficacia propria del patto parasociale. Fino a che esso si sostanzia in una pattuizione che esplica i propri effetti internamente tra i contraenti, non si pongono problemi speciali. Al contrario, quando il congegno del negozio parasociale, spesso per il tramite di una pluralità di atti funzionalmente tra loro collegati, viene ad esplicare un'operatività (pur anche in via mediata) incidente sulla vita della società, occorre invece domandarsi se questo risultato contrasti con disposizioni imperative. Il presupposto di un siffatto ragionamento è che vi siano, in materia di funzionamento della società, regole indefettibili ed inderogabili dagli stessi soci. Si tratta delle norme intese a disciplinare le attribuzioni degli organi sociali nell'ambito delle rispettive competenze, di quelle che presiedono alla formazione della volontà assembleare, con particolare riferimento all'eventuale insorgenza di conflitti di interessi tra socio e societànota3.

In altri termini, vengono identificati una serie di principi di natura imperativa (in quanto disposti sia nell'interesse oggettivo dell'ente sociale, come soggetto di diritto autonomo rispetto ai singoli soci che pure lo compongono, sia nell'interesse generale del rispetto degli schemi normativi di società predeterminati dal legislatore). Sotto questo profilo la rilevanza reale, esteriore del fenomeno societario, è il motore di una serie di regole che non sono modificabili dalle parti. Queste ultime non potrebbero, ad esempio, modificare la regola del principio maggioritario introducendo, in tema di deliberazioni assembleari, l'unanimità. Allo stesso modo non sarebbe consentito che l'organo amministrativo fosse ridotto alla stregua di mero esecutore, per ciascun singolo atto anche di ordinaria amministrazione, della volontà dell'assemblea.

Ecco allora emergere il profilo di rilevanza dell'eventuale illiceità del patto parasociale: ogniqualvolta, a cagione della speciale costruzione dei meccanismi giuridici di cui fosse connotato, esso venisse ad indurre una deroga a principi di natura imperativa nella dinamica del funzionamento della società, non potrebbe sfuggire ad una valutazione in chiave di nullità (virtuale).Ciò che occorre rilevare a questo proposito è l'assoluta peculiarità di questa invalidità: in questione infatti non è una diretta contrarietà ad una norma imperativa, bensì un effetto obliquo, indiretto. In altri termini le ipotesi sono tutte riconducibili all'ambito di un collegamento negoziale.

Al di fuori di questi casi torna invece a prevalere il principio di autonomia negoziale e, dunque, di libertà delle parti che, ove non contravvengano in modo (questa volta diretto), alle regole dell'ordinamento, sono abilitate a porre in essere le convenzioni che meglio soddisfano i loro interessi.

Si pensi ai sindacati di voto: certamente l'esercizio del diritto di voto corrisponde all'interesse del tutto privato e personale del socio. Costui è dunque assolutamente libero di disporne come meglio gli aggradi, potendo anche accordarsi con gli altri soci in modo tale da porre in consonanza con essi la propria espressione di voto, anche se esternamente rispetto all'assemblea. Inversamente, quando l'organo assembleare risultasse permanentemente svuotato di funzioni, rendendosi in altri termini possibile la formazione di maggioranze fittizie o producendosi il risultato approvazione di deliberazioni viziate da conflitto di interessi, in pregiudizio di un "interesse primario della società garantito da norme imperative", diverrebbe evidente un profilo di illiceità di siffatte pattuizioni (Cass.Civ. Sez. I, 1581/75 ). La assoluta maggioranza della dottrina nota4 propende invece per la validità di tali patti, sulla base dell'assunto che essi sortiscono un'efficacia puramente obbligatoria, sono cioè destinati a produrre effetti obbligatori soltanto inter partes (cfr., in tema di patto relativo alla nomina di un determinato soggetto quale amministratore: Cass. Civ. Sez. I, 26653/2021).

Puntualizzato così il nodo concettuale di maggiore rilievo, si può evocare che, al primitivo rigore della giurisprudenza che sosteneva l'invalidità dei sindacati di voto, sul presupposto dell'indisponibilità del relativo diritto da parte del socio (principio ormai superato), è subentrata successivamente un'opinione più elastica, in forza della quale (Cass. Civ., 2080/62 ) il problema della nullità o meno dei patti parasociali che vincolano la libertà di voto è stato legato ad una concreta disamina delle singole situazioni, in base a quanto già riferito circa l'inderogabilità delle disposizioni in materia ed il collegamento tra patto parasociale e concreta funzionalità dell'ente sociale.

Una volta venuto meno il principio della non negoziabilità del voto (ritenuto un diritto personale del socio attribuitogli dalla legge per il perseguimento del suo esclusivo interesse, sia pure con il limite del conflitto con l'interesse della società), la giurisprudenza si è invece attestata su posizioni tendenti a salvaguardare l'essenza del principio maggioritario, impedendo che la volontà della società non corrisponda alla effettiva volontà dei soci partecipanti all'assemblea (Cass. Civ. Sez.I, 1581/75 ).

In definitiva, fino a quando i patti parasociali si sostanziano in convenzioni destinate a far sorgere obblighi unicamente tra i contraenti, prive di qualsivoglia vincolatività per la società, non sembra possibile affermarne la nullità, sotto il profilo della violazione delle norme imperative che disciplinano il funzionamento dell'ente.
Quando invece il vincolo sul voto acquista i caratteri della realità e della diretta incidenza sulla società, non pare inversamente potersi negare che, in concreto, l'organo assembleare venga in effetti svuotato della funzione assegnatagli dalla legge.
Si pensi a questo proposito al trasferimento fiduciario delle azioni che operi permanentemente (non già in base ad un incarico per una singola assemblea, ciò che pare invece ammissibile (Cass. Civ. Sez. I, 4709/88 ) in favore di un soggetto, con l'incarico di provvedere al voto unitariamente e, per il caso di indicazioni di voto divergenti, di astenersi. Proprio in considerazione di questi aspetti, è stata decisa la nullità dei patti parasociali in forza dei quali, tenuto conto del riferito meccanismo afferente al trasferimento fiduciario dei titoli ed al contenuto dell'incarico impartito al fiduciario stesso, era stato ottenuto il risultato di scardinare i principi di funzionamento degli organi sociali (Appello di Roma, 24-01-1991 ).

I giudici si sono altresì occupati delle pattuizioni attinenti alla nomina delle cariche sociali che non contengono alcuna indicazione del termine di scadenza: esse sono stati recentemente dichiarate nulle, sulla scorta del contrasto con il principio generale secondo cui è vietato assumere obbligazioni di durata indefinita (Cass. Civ. Sez. I, 9975/95 ).

La sopra riferita distinzione tra effetti interni del patto e rilevanza direttamente incidente sulla struttura sociale sembra essere stata negata da una più recente opinione sorta in giurisprudenza. E' stato infatti deciso che la portata vincolante del patto soltanto tra coloro che l'abbiano stipulato non esclude la parallela illegittimità dello stesso, ogniqualvolta il detto vincolo abbia a contrastare con la portata di norme imperative o si manifesti elusivo rispetto ai principi generali dell'ordinamento (Cass. Civ. Sez. I, 15963/07 ).

Note

nota1

L'accessorietà del patto parasociale rispetto al contratto sociale permette di individuare un collegamento negoziale unilaterale tra i due negozi: cfr.Rescio, La distinzione del sociale dal parasociale (sulle c.d. clausole statutarie parasociali), in Riv.soc., 1991, p.596.
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nota2

Conformi Costi, I sindacati, in Società di persone, a cura di Buonocore, Castellano e Costi, vol.II, Milano, 1978, p.483, Santoni, I patti parasociali, Napoli, 1985, p.42 e Farenga, I contratti parasociali, Milano, 1987, p.226.
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nota3

Analogamente Rescio, op.cit., p.642.
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nota4

Campobasso, Diritto commerciale, vol.II, Torino, 1997, p.47, Oppo, Le convenzioni parasociali tra diritto delle obbligazioni e diritto delle società, in Riv.dir.civ., vol. I, 1987, p.517; Cottino, Le convenzioni di voto nelle società commerciali, Milano, 1958; Farenga, op.cit., p.226.
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Bibliografia

  • COSTI, I sindacati, Milano, Società di persone, II, 1978
  • COTTINO, Le convenzioni di voto nelle società commerciali, Milano, 1958
  • FARENGA, I contratti parasociali, Milano, 1987
  • OPPO, Le convenzioni parasociali tra diritto delle obbligazioni e diritto delle società, Riv.dir.civ., I, 1987
  • RESCIO, La distinzione del sociale dal parasociale ( sulle c.d. clausole statutarie parasociali), Riv.soc., 1991
  • SANTONI, I patti parasociali, Napoli, 1985

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