Divieto di emissione di azioni prima dell'iscrizione della società: nullità della vendita



L'art. 2331 cod. civ. , dettato in tema di società per azioni, prevede al V comma il divieto dell'emissione dei relativi titoli (e correlativamente, della pubblica sollecitazione all'investimento) nel tempo che precede l'iscrizione della società nel registro delle imprese, fatta salva l'ipotesi della pubblica sottoscrizione di cui all'art. 2333 cod. civ. . La ratio è quella di proteggere i risparmiatori, non essendo consentita la formazione di strumenti cartolari. Sarà eventualmente possibile trasferire la posizione contrattuale afferente alla cosituzione della società non ancora iscritta utilizzando le regole ordinarie della cessione del contratto (artt. 1406 e ss. cod. civ. ).

La norma, nella attuale formulazione in esito alla riforma del diritto societario, più non contiene l'espressa comminataria della nullità delle vendita delle azioni relative a società non ancora iscritta (dunque non ancora esistente come soggetto di diritto) di cui al previgente III comma. Che significato ha la detta differenza, tenuto conto del riferito divieto di emissione dei titoli?

Si sostiene l'ammissibilità tanto di un contratto preliminare di vendita di azioni da futuramente emettere, quanto addirittura la vendita stessa, da intendersi come vendita di cosa futura, come tale disciplinata dall'art. 1472 cod. civ. nota1. La nullità seguirebbe unicamente qualora la società non venisse iscritta. Queste conclusioni sono invero contestabili. Il problema è costituito dall'apprezzamento delle conseguenze del divieto di emissione di titoli sancito comunque in maniera espressa dalla legge. Che senso può avere consentire la negoziazione di titoli come le azioni, la cui natura cartolare le differenzia dalle caratteristiche di una mera posizione contrattuale? In definitiva pare più ragionevole sostenere che, indipendentemente dal tenore della norma, la quale più non riproduce l'esplicita sanzione della nullità per la vendita delle azioni prima dell'iscrizione della società nel registro delle imprese, il divieto di emissione delle stesse non possa non importare anche (anzi, a fortiori), il divieto di negoziarle. Una volta seguito questo ragionamento sarebbe estremamente difficile non qualificare come nullo l'atto con il quale le azioni fossero state vendute. La nullità potrebbe essere alternativamente dedotta dalla considerazione dell'illiceità dell'oggetto (il titolo creato contro le prescrizioni di legge) ovvero dalla violazione della norma imperativa (nullità virtuale) che si pone come antecedente logico del contratto (vale a dire lo stesso V comma dell'art. 2331 cod. civ. che per l'appunto vieta l'emissione dei titoli).

Note

nota1

Cfr. Montagnani, in La riforma delle società, 2, tomo I, Torino, 2003, p. 66 ove si fa riferimento al pensiero del Campobasso, La costituzione delle società per azioni, in Diritto societario: dai progetti alla riforma, atti del Convegno, Courmayeur, 27-28 settembre 2002, p. 11. Nessun problema, dato il modo di disporre della norma novellata, per quanto attiene al contratto preliminare (già Piras, in Riv. soc., 1962, p. 97 e ss. aveva espresso propensione ad ammettere la validità di un contratto preliminare avente ad oggetto la vendita di azioni di futura emissione). Il vero nodo è costituito dalla negoziazione delle azioni in sè e per sè considerate, dato il divieto di emissione. Prescindendo dall'osservare, come già la giurisprudenza aveva fatto sotto il vigore della norma nel suo testo previgente, che il titolo rappresentativo riguarderebbe un soggetto inesistente in quanto non ancora iscritto (Cass. Civ. Sez. I, 6080/90 ), la questione attiene alla negoziazione di titoli cartolari creati contro la legge.Si badi al fatto che la vendita delle azioni nel tempo precedente la riforma era reputata nulla anche nel caso in cui la società fosse venuta successivamente ad esistenza: cfr. Ferri, Le società, in Tratt. dir. civ., dir. da Vassalli, 1987, pp. 835 e ss. e Frè, Società per azioni, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja- Branca, Bologna-Roma, vol. V, 1981, p. 97.
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Bibliografia

  • CAMPOBASSO, La costituzione delle società per azioni, Courmayeur, (Diritto societario) a cura di Sandulli- Santoro, 2002
  • FERRI, Le società, Torino, Trattato dir.civ.it., 1987
  • FRE', Società per azioni, Comm.cod.civ.Scialoja Branca, V, 1981
  • MONTAGNANI, La riforma delle società, 2, Torino, 2, tomo I, 2003
  • PIRAS, Riv.soc., 1962

Prassi collegate

  • Quesito n. 84-2008/I, Trasferimento di partecipazioni di s.r.l. prima dell'iscrizione della società nel registro delle imprese

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