Divieto di alienazione del fondo rustico acquistato con le provvidenze e nullità dell'atto



L'art. 28 della Legge 26 maggio 1965, n.590 prevede un termine decennale di inalienabilità del fondo acquistato con le provvidenze ed agevolazioni previste per la proprietà coltivatrice. La norma prescriveva parallelamente che non possa avere luogo prima del decennio neppure l'estinzione anticipata del mutuo finalizzato all'acquisto del bene. Secondo la costante giurisprudenza della Cassazione, la violazione di tale precetto avrebbe semplicemente importato la perdita delle agevolazioni fruite, con la conseguente decadenza dai benefici tributari (Cass. Civ. Sez. III, 11909/90 ). Nel 1992 il Supremo Collegio è andato di diverso avviso, rinvenendo nella violazione dell'art. 28 cit. una vera e propria contrarietà a norma imperativa, con la conseguente nullità dell'atto posto in essere in spregio della stessa (Cass. Civ. Sez. II, 7159/92 ). Il contrasto giurisprudenziale sorto sul punto è stato risolto dalle Sezioni Unite del S.C. nel primo senso, stante la natura tributaria della agevolazioni presidiate dal divieto di alienazione in parola (Cass.Civ. Sez. Unite, 7033/06 ).
Per effetto dell'art.11 del D.Lgs. 228/2001 il detto termine è stato ridotto a cinque anni, essendo state parallelamente estese le deroghe al divieto.

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