Gli interpreti nota1 distinguono l'ipotesi della deliberazione annullabile ai sensi dell'art. 1109 cod.civ. da quella della deliberazione assembleare nulla che, come tale, è inidonea a sortire qualsiasi effetto. Al di fuori dei casi di impossibilità, di indeterminatezza o di illiceità dell'oggetto, si fa espresso riferimento all'esorbitanza del provvedimento assunto rispetto all'ambito strutturale afferente all'amministrazione del bene comune
nota2. Così la deliberazione assunta a maggioranza con la quale si venisse a disporre del diritto individuale del singolo partecipe sarebbe radicalmente viziata di nullità proprio perché assunta al di fuori delle competenze assembleari (se non assunta all'unanimità, nel qual caso assumerebbe natura contrattuale)
nota3. Ad esempio i criteri di ripartizione delle spese di cui al regolamento pattiziamente convenuto da tutti i contitolari non potrebbero essere modificati dalla maggioranza dei partecipi, ancorchè qualificata, dovendo essere necessariamente oggetto di una nuova determinazione consensuale, parimenti unanime (Cass. Civ. Sez. II,
5272/86 ).
Note
nota1
Cfr. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.267; Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1979, p.320.
top1nota2
Si vedano Natucci, La comproprietà nella giurisprudenza, in Raccolta sistematica giur. e dir., 1977, p.280;Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.474.
top2nota3
Cian-Trabucchi, Commentario breve al codice civile, Padova, 1992, pp.807 e 808.
top3Bibliografia
- BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
- CIAN-TRABUCCHI, Padova, Comm. breve al cod.civ., 1994
- GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
- NATUCCI, La comproprietà nella giurisprudenza, Padova, Racc.sist. giur.e dir., 1977