Tribunale di Montepulciano del 1960 (13/01/1960)


La rinuncia al legato sostitutivo della legittima , che abbia per oggetto beni immobili, deve farsi, a pena di nullità, per iscritto e, pertanto, non può essere tacita. L'attore in giudizio rivolto al conseguimento di un supplemento di quota legittima, che si afferma essere stata lesa da un legato in sostituzione della stessa, può chiedere al giudice che gli venga fissato un termine per dichiarare se intende esercitare la facoltà di rinunciare, ai sensi dell'art. 650 cod. civ.Detto termine è perentorio, e non può essere prorogato ai sensi dell'art. 749 cod.proc. civ.

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