Riduzione del prezzo della vendita (garanzia per evizione della cosa venduta)



La riduzione del prezzo del bene venduto è rimedio applicabile, con tutta evidenza, nei soli casi di evizione parziale (art. 1484 cod.civ.) e di evizione minore o limitativa, vale a dire nell'ipotesi che l'art. 1489 cod.civ. descrive in termini di "cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi". In dette fattispecie infatti, a differenza di quanto accade se l'evizione è totale, può infatti residuare per il compratore una qualche utilità in dipendenza dell'acquisto fatto. Può, come detto, ma non deve: ecco perché sia l'art. 1484 cod.civ., sia l'art. 1489 cod.civ. fanno rinvio all'art. 1480 cod.civ. . Quest'ultima norma (dettata in materia di vendita di cosa parzialmente altrui) pone l'alternativa tra risoluzione del contratto e riduzione del prezzo, rendendo praticabile la prima via quando si debba ritenere, secondo le circostanze, che il compratore non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte di cui non è divenuto proprietario, altrimenti prescrivendo il rimedio della riduzione del prezzo nota1.

Come determinare l'ammontare della riduzione del corrispettivo?

La distinzione che si è fatta nota2 a questo proposito tra l'acquisto che riguardi per intero una parte di quanto oggetto della vendita e l'acquisto che invece si riferisca all'intero oggetto, tuttavia per una quota indivisa soltanto, non pare invero concludente. Non sembra infatti convincente riferire alla seconda ipotesi una riduzione del prezzo direttamente proporzionale alla (minor) misura di quanto effettivamente acquistato. In effetti occorrerà pur sempre tener conto del valore che possiede quanto acquistato per l'acquirente, valore che spesso può variare rispetto alla semplice proporzione quantitativa della minor quota o della minor estensione acquisita.

Si pensi all'esempio di chi, dovendo acquisire una vasta estensione di terreno per svolgervi un'attività di agriturismo che richiede una trasformazione dei suoli e delle colture attualmente in essere, riesca a comprarne soltanto la quota indivisa della metà, essendogli assolutamente preclusa qualsiasi opera modificativa senza l'assenso dell'altro contitolare e non risultando di alcuna utilità addivenire ad una divisione.

Note

nota1

Così Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., libro IV, Torino, 1991, p.79, il quale configura la riduzione del prezzo come una risoluzione parziale.
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nota2

Cfr. Capozzi, Dei singoli contratti, Milano, 1988, p.67.
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Milano, Dei singoli contratti, 1988
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968

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