Rimborso delle spese (garanzia per evizione della cosa venduta)



Il II comma dell'art. 1483 cod. civ. dispone che il venditore sia obbligato a corrispondere al compratore che ha subìto l'evizione le spese che egli abbia fatte per la denunzia della lite e quelle che abbia dovuto rimborsare all'attore. Le prime si sostanziano nelle spese per la chiamata in causa del venditore, le seconde quelle intese a rivalere il compratore convenuto di quanto avesse dovuto corrispondere all'evincente vittorioso.

Cosa riferire delle spese del giudizio proprie del compratore (sempre relative al giudizio che ha condotto all'evizione)? Pure in difetto di un'espressa menzione normativa pare logico che esse debbano venire rimborsate dal venditore quando la causa si sia conclusa con l'evizione, per lo meno ogniqualvolta il compratore fosse in buona fede al tempo dell'acquisto. Diversamente si potrebbe concludere qualora l'acquirente avesse acquistato a proprio rischio e pericolo.

Neppure il venditore sarà tenuto a rifondere il proprio avente causa per quelle spese che quest'ultimo dovesse sostenere per difendere il diritto acquistato dalle pretese infondate di terzi, dal momento che l'oggetto della garanzia riguarda soltanto l'evizionenota1 .

Pure ancorati alla indispensabilità della buona fede del compratore risultano i rimborsi di cui all'art. 1479 cod.civ., dettato in tema di vendita di cosa altrui ed espressamente richiamato dal I comma dell' art. 1483 cod.civ.. Vengono in esame "le spese e i pagamenti legittimamente fatti per il contratto". Si tratta di quelle somme che, ordinariamente considerate a carico dell'acquirente ex art. 1475 cod.civ. nel caso dell'evizione, dovranno viceversa essere poste a carico del venditore. Si pensi alle spese relative ad imposte pagate (IVA, imposta di registro, catastale, di trascrizione, etc.).

Dispone infine il III comma dell'art. 1479 cod.civ. che l'alienante è tenuto a rimborsare al compratore le spese necessarie e utili fatte per la cosa, e, se era in mala fede, anche quelle voluttuarie. In questo caso la situazione soggettiva di mala fede è riferita al venditore: essa pare sostanziarsi nell'aver scientemente taciuto al compratore la situazione giuridica di alienità del bene oggetto del contratto nota2 .

Note

nota1

Rubino, La compravendita, in Tratt. dir.civ. e comm., diretto da Cicu- Messineo, vol.XXIII, Milano, 1971, p.711.
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nota2

Scopo della norma è quello di garantire la completa rimessione del compratore nella situazione patrimoniale precedente al contratto: cfr.Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., libro IV, Torino, 1991, p.75.
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Bibliografia

  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971

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