Cass. civile, sez. II del 1975 numero 1222 (05/04/1975)


La rinunzia, quale espressione tipica dell' autonomia negoziale privata, può avere ad oggetto un diritto anche futuro ed eventuale, con il limite che non esista un espresso divieto di legge ovvero che non si tratti di un diritto irrinunciabile o indisponibile. Il giudizio di concludenza sull' esistenza, sul contenuto e sui limiti di un atto di rinuncia rientra nei poteri del giudice di merito, in quanto si risolve in un accertamento di fatto che, se congruamente motivato, sfugge a censura in sede di legittimità.

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