Codice Civile art. 265


IMPUGNAZIONE PER VIOLENZA

1. Il riconoscimento può essere impugnato per violenza dall' autore del riconoscimento entro un anno dal giorno in cui la violenza è cessata.
2. Se l' autore del riconoscimento è minore, l' azione può essere promossa entro un anno dal conseguimento dell' età maggiore.

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