Codice Civile art. 258


EFFETTI DEL RICONOSCIMENTO

1. Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso.
(Comma così sostituito dall’art. 1, comma 4, L. 10 dicembre 2012, n. 219)
2. L'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative all'altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto.
3. Il pubblico ufficiale che le riceve e l'ufficiale dello stato civile che le riproduce sui registri dello stato civile sono puniti con l'ammenda da euro 20 a euro 82. Le indicazioni stesse devono essere cancellate.
(Articolo così sostituito dall'art. 108, L. 19 maggio 1975, n. 151)

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