Responsabilità per i debiti sociali (società in accomandita semplice)



La società in accomandita semplice è caratterizzata dalla duplice posizione di due categorie di soci, tenuti a far fronte alle obbligazioni sociali in maniera differente. I soli soci accomandatari sono tenuti a far fronte alle passività sociali personalmente ed illimitatamente, in via solidale tra loro (art. 2313 cod. civ.). Si tratta di una responsabilità di carattere sussidiario rispetto al patrimonio sociale che può dirsi assimilabile a quella che fa capo ai soci di una società in nome collettivo (art.2304 cod.civ.). Analogamente a quanto riferibile in tale sede, la portata del beneficium excussionis in favore del socio può dirsi operativa soltanto nella fase esecutiva (Cass. Civ. Sez.III, 15036/05).

Diversamente si atteggia la situazione dei soci accomandanti, i quali invece rispondono limitatamente alla quota conferita nota1. Che cosa dire della clausola dei patti sociali che prevedesse, sia pure nell'ambito dei rapporti interni, la partecipazione degli accomandanti alle perdite oltre la quota di capitale conferito? Al riguardo è stato deciso nel senso della illegittimità di una siffatta previsione, la quale verrebbe in fatto a snaturare lo schema dell'accomandita, introducendone uno non corrispondente alle tipologie tassativamente previste dalla legge (Cass. Civ. Sez. I, 2481/03). E' tuttavia prospettabile anche un'ulteriore soluzione. L'attribuzione anche all'accomandante della responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali potrebbe essere interpretativamente qualificata come modificazione dei patti sociali nel senso della trasformazione del tipo da quello dell'accomandita a quello della società in nome collettivo (Appello di Napoli, 09/08/1996).

Cosa accade nel caso in cui la società, nonostante l'esistenza di debiti, venga posta in liquidazione e cancellata dal Registro delle Imprese? E' stato deciso che, in un'ipotesi in cui il titolo esecutivo contro la società fosse stato formato nel tempo antecedente la cancellazione, che è possibile agire anche nei confronti dei soci accomandanti, sia pure con riferimento ai soli cespiti assegnati a costoro in sede di liquidazione (Cass. Civ., Sez. III, 18923/2013).

Note

nota1

Al più i creditori sociali potrebbero agire nei confronti degli accomandanti, ai sensi dell'art. 2900 cod. civ. , in relazione al mancato adempimento dell'obbligazione relativa ai conferimenti promessi e non ancora eseguiti: cfr. Cottino, Diritto commerciale, vol. I, Padova, 1976, pp.104 e ss.. Questa opinione discende dal fatto di ritenere che la responsabilità degli accomandanti abbia a che fare solamente con l'aspetto interno, si configuri come tale soltanto nei confronti della società. Contra: Ferrara-Corsi, Gli imprenditori e le società, Milano, 1987, p. 338 che configura la responsabilità, sempre entro il limite della quota promessa, sia verso gli altri soci, sia verso i terzi. Il principio della responsabilità limitata al valore del capitale conferito possiede non soltanto una valenza civilistica, ma una portata anche tributaria: cfr. Cass. Civ. Sez. V, 12332/06.
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Bibliografia

  • COTTINO, Diritto commerciale, Padova, 1976
  • FERRARA JR.-CORSI, Gli imprenditori e le società, Milano, 1987

Prassi collegate

  • L'attribuzione delle perdite ai soci nelle società in accomandita semplice
  • Il fallimento in estensione del socio accomandante liquidatore prima e dopo la riforma organica delle procedure concorsuali

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