Società in accomandita semplice: il problema del socio occulto




Particolarmente delicato è il profilo di apprezzamento della qualità soggettiva del socio occulto nella società in accomandita semplice, contrassegnata da una duplice posizione soggettiva dei soci, cui consegue un differente regime di responsabilità per le obbligazioni sociali. Secondo un'opinione risalente infatti, non potendosi distinguere e sindacare in concreto la qualità dell'operatività del socio rimasto occulto, proprio a motivo dell'agire non palese di costui, ne discenderebbe a carico di costui una responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali. E' stato tuttavia merito di un'attenta giurisprudenza ripudiare ogni aprioristica visione, dovendosi a tal fine indagare in concreto quale sia stata di volta in volta la posizione assunta dal socio occulto. Soltanto ove costui avesse nei fatti adottato una condotta tale da contravvenire al principio di cui all'art. 2320 cod. civ. si giustificherebbe il riconoscimento in capo al socio occulto della responsabilità solidale ed illimitata per le obbligazioni sociali (Cass. Civ. Sez. I, 6725/96 ). Che cosa dire del caso in cui il socio occulto che abbia compiuto atti di gestione e di amministrazione esterna sia receduto dalla società? Al riguardo è stato deciso nel senso della inapplicabilità della regola di cui al II comma dell'art. 2290 cod. civ. , non ricorrendo, nella fattispecie, le ragioni di tutela dell'affidamento dei terzi che ne sorreggono la ratio (Cass. Civ. Sez. I, 508/91 ).

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