Cass. civile, sez. V del 2006 numero 12332 (24/05/2006)


In tema di imposte dirette, le perdite delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni derivanti dall'esercizio di arti e professioni, a norma dell'art. 8, II comma, del D.P.R. n. 917/1986, si sottraggono dal reddito di ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione alla società; la possibilità di dedurre le perdite sociali è però ridotta, per i soci accomandanti, in ragione della loro limitata responsabilità per le obbligazioni sociali, alla parte che non eccede il capitale sociale, sicché l'intera perdita eccedente il capitale sociale, della quale i soci accomandatari rispondono illimitatamente, deve essere suddivisa tra questi ultimi in proporzione della loro partecipazione.

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